Nel capitolo I del disciplinare della Dop Minervois-la-Livinière, al punto VIII relativo alla resa dei vini della DOP, la resa di base è ridotta da 45 a 42 hl/ha e la resa massima da 54 a 51 hl/ha in adeguamento al livello della resa dei vini a denominazione di origine prodotti nella regione del Minervois.
La modifica relativa alla resa massima è stata riportata nel documento unico alla voce «Rese massime».
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La modifica proposta per i vini Ribeira Sacra Dop consiste nella soppressione dell’ultimo paragrafo della sezione 3 del disciplinare, relativa alle pratiche enologiche specifiche. Tale paragrafo stabilisce che ai vini di una determinata annata possono essere aggiunti, fino a un massimo del 15 %, vini provenienti dalla vendemmia precedente e, in anni eccezionali, anche dalla vendemmia di due anni prima.
La modifica è giustificata dal fatto che attualmente i vini presentano caratteristiche che consentono di consumarli diversi anni dopo l’elaborazione, come pure dal fatto che alcune cantine imbottigliano il vino, una volta stabilizzato, solo dopo che questo è rimasto per almeno un anno in deposito.
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La densità di impianto per Montlouis-sur-Loire Dop passa da 6 000 a 6 250 ceppi per ettaro. La distanza minima tra i filari scende pertanto a 0,80 metri: l’aumento della densità dei vigneti concorre al miglioramento qualitativo dei vini prodotti. Seguono altre modifiche.
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Poiché è un vino a denominazione di origine protetta, si è voluto rimarcare l’aspetto qualitativo del prodotto qualificando maggiormente i vini più rappresentativi con l’attribuzione di menzioni tradizionali (Riserva, Governo all’uso toscano e Passito).
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Nei precedenti disciplinari di produzione, ai vini Ribera del Guadiana non era associata alcuna menzione, come previsto invece per altre vinificazioni. Per questo motivo, e al fine di associare una menzione a ogni vinificazione, viene introdotta la menzione «joven», che indica la vinificazione di vini bianchi, rosati e rossi senza passaggio in contenitori di legno.
Analogamente, i vini rossi che recavano la menzione «otras elaboraciones en barrica» (altre vinificazioni in botte) recano ora la menzione «vino de guarda» (vino da invecchiamento).
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La modifica è da considerarsi ordinaria poiché non comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche del prodotto, bensì una descrizione più precisa e adattata alle nuove tecniche di analisi sensoriale. Sono mantenuti le caratteristiche e il profilo del prodotto descritti nel legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e il fattore umano.
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E' riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonche' a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori della pesca denominata «V.ITA Tonno - Organizzazione di produttori ittici - consorzio a r.l.» in abbreviato «O.P. V.ITA Tonno» con sede a Salerno in via Generale G. Natella n. 7, per la pesca della specie Tonno Rosso (Thunnus thynnis).
V.ITA Tonno riconoscimento per la pesca della specie Tonno Rosso Thunnus thynnis.
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di olio extravergine di oliva Monti Iblei registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997.
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ANNATA OLIVICOLA NELLE REGIONI PRODUTTIVE DEL NORD-EST ITALIANO E DELLA SLOVENIA
Osservazioni di campo 2020 e prospettive 2021 - Giovedì 14 gennaio 2021 ore 17.00
Il convegno nasce con l'obiettivo di presentare un resoconto finale del lavoro eseguito durante la stagione produttiva 2020 ed in particolare dalla necessità di confronto e coordinamento tra queste aree olivicole sui problemi che l’olivicoltura presenta e sulla necessità di ridurre gli interventi fitosanitari, cercando di fornire risposte territoriali e precise agli agricoltori sui principali patogeni/parassiti.
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