Arlanza vini Dop - Spagna - modifica disciplinare
La modifica è da considerarsi ordinaria poiché non comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche del prodotto, bensì una descrizione più precisa e adattata alle nuove tecniche di analisi sensoriale. Sono mantenuti le caratteristiche e il profilo del prodotto descritti nel legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e il fattore umano.
«ARLANZA»
PDO-ES-A0613-AM02
Data della comunicazione: 25 settembre 2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Modifica delle caratteristiche organolettiche: adattamento dei descrittori sensoriali.
MODIFICA:
Le caratteristiche organolettiche dei vini protetti sono state riviste e modificate. Il punto 2.b del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico sono stati modificati di conseguenza.
La modifica è da considerarsi ordinaria poiché non comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche del prodotto, bensì una descrizione più precisa e adattata alle nuove tecniche di analisi sensoriale. Sono mantenuti le caratteristiche e il profilo del prodotto descritti nel legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e il fattore umano. Pertanto, si ritiene che tale modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
Tale modifica è necessaria affinché dette caratteristiche possano essere collegate a descrittori valutabili mediante un panel di degustazione che soddisfi i criteri stabiliti nella norma UNE-EN-ISO 17025.
2. Aggiornamento delle pratiche enologiche specifiche: di coltivazione, vinificazione e affinamento
MODIFICA:
La formulazione dei punti relativi alla pratica colturale e alle condizioni di vinificazione e affinamento è stata rivista. In particolare, sono stati modificati i punti 3.a e 3.b del disciplinare di produzione e il punto 5a del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria poiché non comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche del prodotto e non è contemplata in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, nel quale sono descritte le modifiche dell’Unione.
MOTIVAZIONE:
L’obiettivo è di eliminare alcuni aspetti che si sono rivelati inutili o che di per sé non costituivano specifiche tecniche del prodotto, come il divieto di impianto, di rimpiazzo e di soprainnesto con varietà non autorizzate, dal momento che la sezione 6 del disciplinare di produzione già specifica le varietà autorizzate per l’elaborazione dei vini DOP.
Anche l’obbligo di rivestire le botti con resine epossidiche è stato ritenuto obsoleto.
Infine, il punto relativo alle condizioni di affinamento è stato riformulato in maniera più chiara, dato che i relativi requisiti sono stabiliti nelle menzioni tradizionali e nelle indicazioni di etichettatura e figurano nella normativa vigente.
3. Modifica delle limitazioni alla vinificazione
MODIFICA:
Le limitazioni alla vinificazione sono state aggiornate apportando una modifica alle percentuali minime di varietà nei diversi tipi di vini.
La modifica interessa il punto 3.c del disciplinare di produzione e il punto 5.a del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria, poiché i cambiamenti apportati non implicano un’alterazione delle caratteristiche essenziali del prodotto, il vino DOP «ARLANZA», derivanti dalla convergenza di fattori naturali e umani. Il legame non viene compromesso e, pertanto, si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
La modifica persegue l’adeguamento alle nuove tecnologie di produzione e alle tendenze del mercato. Tuttavia, tale adeguamento della componente varietale non modifica le caratteristiche sostanziali dei vini protetti.
4. Aggiornamento della sezione relativa alle rese massime consentite
MODIFICA:
I limiti massimi di produzione per ettaro non sono stati modificati. La modifica proposta, invece, fa riferimento all’introduzione del concetto di «particella viticola», oltre a sopprimere i punti 3 e 4 della sezione interessata (l’uva o il mosto derivanti da rese eccessive non potranno essere utilizzati).
La modifica interessa la sezione 5 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Tali cambiamenti rappresentano una modifica ordinaria e non implicano pertanto un’alterazione delle caratteristiche essenziali del prodotto. La modifica consiste soltanto nella riformulazione della sezione in maniera più chiara. Pertanto, essa non rientra in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
Il concetto di «particella viticola» è necessario ai fini dell’applicazione dei limiti di produzione fissati.
I punti soppressi sono considerati inutili in quanto evidenti.
5. Riclassificazione delle varietà di uve da vino
MODIFICA:
Le varietà sono state riclassificate mantenendo come principale soltanto la varietà Tinta del País e le altre come secondarie.
La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e la sezione 7 del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria perché non implica un’alterazione delle caratteristiche essenziali del prodotto, il vino DOP «ARLANZA», derivanti dalla convergenza di fattori naturali e umani e in cui la varietà Tinta del País continua a costituire la base dei vini DOP. Il legame non viene compromesso e, pertanto, si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
La Tinta del País rappresenta la varietà principale della zona, coltivata su oltre il 90 % della superficie e costituisce pertanto, la base dei vini DOP «Arlanza». La presente modifica è intesa solamente ad adeguare il disciplinare di produzione alla situazione reale dei vini di questa DOP.
6. Modifica di alcune eccezioni
MODIFICA:
La modifica introduce la possibilità di diminuire il titolo alcolometrico probabile dell’uva fino al massimo di un grado, a condizione che sia possibile motivare sul piano tecnico il fatto che non compromette la qualità della materia prima. Tale diminuzione non può in nessun caso essere legata a un aumento delle rese massime.
La modifica interessa il punto 8.b.1. del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Si tratta di una modifica minore che introduce uno strumento per verificare la qualità del prodotto finale e che, oltre a non modificare le caratteristiche del prodotto protetto, garantisce l’ottenimento di queste ultime in ciascuna campagna. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
L’esperienza dimostra che ogni campagna vitivinicola ha le sue peculiarità e che la pianta è influenzata da fattori naturali variabili (temperature, precipitazioni, calamità come gelo, organismi nocivi, malattie, ecc.), che incidono sulla quantità e sulla qualità dell’uva.
Per questo motivo si è ritenuto necessario introdurre la possibilità di diminuire il titolo alcolometrico dell’uva.
7. Giustificazione dell’imbottigliamento nella zona di origine
MODIFICA:
La modifica consiste in una riformulazione per giustificare il condizionamento (imbottigliamento) nella zona delimitata conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del nuovo regolamento (UE) 2019/33. Contestualmente è stato soppresso il punto che vieta i condizionamenti che compromettono la qualità o il prestigio del vino DOP.
La modifica interessa il punto 8.b.2 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico.
Essendo già obbligatoria, questa pratica non comporta l’aggiunta di ulteriori restrizioni alla commercializzazione. Si ritiene pertanto che tale modifica sia ordinaria, dal momento che non rientra in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
Per quanto riguarda il primo punto, si tratta unicamente di una modifica redazionale finalizzata all’adeguamento alla normativa vigente.
Per quanto riguarda il secondo punto, i vini DOP «ARLANZA», saranno, di norma, commercializzati in bottiglia. Solo in casi eccezionali potranno essere commercializzati in altri condizionamenti, purché le loro caratteristiche qualitative non ne siano compromesse. In tal modo sono meglio soddisfatte le esigenze di commercializzazione in alcuni mercati esteri.
8. Aggiornamento delle disposizioni relative all’etichettatura
MODIFICA:
La modifica introduce la menzione «vino de pueblo» (vino di paese) oltre a riformulare gli obblighi di etichettatura. È introdotta anche la menzione «fermentado en barrica» (fermentato in botte).
La modifica interessa il punto 8.b.3 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria, poiché dette indicazioni facoltative di etichettatura aumentano le informazioni per il consumatore circa l’origine e la modalità di produzione del prodotto, senza comportare in alcun caso una restrizione alla commercializzazione. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
Di recente l’autorità competente ha disciplinato le diciture legate all’uso di un’unità geografica più piccola, tra cui figura l’espressione «vino de pueblo», per i vini prodotti con una percentuale minima dell’85 % di uve provenienti da appezzamenti ubicati nel comune o in un’unità territoriale più piccola. Tale modifica è giustificata dalla crescente esigenza di informazioni avvertita dai consumatori sulla provenienza effettiva all’interno dei comuni e delle zone che costituiscono la DOP.
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/33, per poter fare riferimento nell’etichetta al nome di un’unità geografica più piccola, quest’ultima deve essere definita nel disciplinare di produzione e nel documento unico.
I vini fermentati in botte, essendo prodotti nella zona, non potevano fare uso di tale menzione.
Nella riformulazione non sono stati aggiunti nuovi requisiti, ma è stata effettuata solamente una rielaborazione dell’intera sezione ai fini di una migliore comprensione.
9. Adeguamento della sezione relativa alla verifica del disciplinare di produzione
MODIFICA:
La modifica riguarda la formulazione della sezione 9 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria perché non rientra in nessuna delle categorie previste dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
Adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in particolare all’articolo 19 di quest’ultimo, che stabilisce le modalità di attuazione della verifica annuale effettuata dall’autorità competente o dagli organismi di controllo per quanto concerne la conformità al disciplinare di produzione. Tale modifica rientra altresì nell’aggiornamento del disciplinare di produzione necessario ai fini della conformità ai criteri della norma UNE-EN-ISO 17065.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Arlanza
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
VINO - Vini bianchi
— |
Vini bianchi. Aspetto: tonalità comprese fra il giallo acciaio e il giallo dorato, limpido e/o brillante, senza particolato in sospensione. Olfatto: aromi fruttati. Gusto: equilibrato e fresco. |
— |
Vini bianchi invecchiati. Aspetto: tonalità comprese fra il giallo acciaio e il giallo dorato, limpido e/o brillante. Senza particolato in sospensione. Olfatto: oltre ad aromi fruttati, possibili aromi derivanti dal legno. Gusto: equilibrato e fresco, che può richiamare l’invecchiamento in botte.
|
VINO - Vini rosati
— |
Vini rosati. Aspetto: tonalità dal color buccia di cipolla al rosso fragola, limpido e/o brillante. Senza particolato in sospensione. |
Olfatto: aromi di frutti rossi e/o neri. Gusto: fresco ed equilibrato.
— |
Vini rosati invecchiati. Aspetto: tonalità dal color buccia di cipolla al rosso lampone, con sfumature tipiche dell’invecchiamento, limpido e/o brillante. Senza particolato in sospensione. Olfatto: aromi di frutta rossa fresca e/o in composta e presenza di aromi derivanti dal legno. Gusto: fresco ed equilibrato. |
(*) |
I vini di età superiore a un anno non possono superare il limite di acidità volatile calcolato come segue: 1 grammo per litro fino al 10 %, più 0,06 grammi per litro per ogni grado oltre il 10 %. In ogni caso, l’acidità volatile non può essere superiore a 1,08 g/l, espressa in acido acetico. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
VINO - Vini rossi
Aspetto: tonalità dal rosso violaceo al rosso porpora, con riflessi che ne denotano la giovinezza. Limpido, senza particolato in sospensione.
Olfatto: aromi di frutti rossi e/o neri, di media o elevata intensità. Gusto: equilibrato e fresco.
(*) |
I vini di età superiore a un anno non possono superare il limite di acidità volatile calcolato come segue: 1 grammo per litro fino al 10 %, più 0,06 grammi per litro per ogni grado oltre il 10 %. In ogni caso, l’acidità volatile non può essere superiore a 1,2 g/l, espressa in acido acetico. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
VINO - Vini rossi invecchiati
Aspetto: tonalità dal rosso granata al rosso mattone, con sfumature tipiche dell’invecchiamento. Limpido, senza particolato in sospensione. Olfatto: aromi equilibrati legnosi e fruttati, a seconda del periodo di invecchiamento. Gusto: secco e dall’acidità equilibrata.
(*) |
I vini di età superiore a un anno non possono superare il limite di acidità volatile calcolato come segue: 1 grammo per litro fino al 10 %, più 0,06 grammi per litro per ogni grado oltre il 10 %. %. In ogni caso, l’acidità volatile non può essere superiore a 1,2 g/l, espressa in acido acetico. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
16,67 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
— |
Titolo alcolometrico probabile minimo dell’uva: 10,5 % per le varietà bianche e 11,5 % per le varietà rosse. |
— |
Resa massima di estrazione: 72 l per 100 kg di uva. |
— |
I periodi di affinamento dei vini in cui si utilizzano le menzioni «CRIANZA», «RESERVA» e «GRAN RESERVA» sono calcolati a partire dal 1° novembre dell’anno di vendemmia. |
Il vino bianco è prodotto esclusivamente con le varietà di uva bianca Albillo e Viura.
Il vino rosato è prodotto con le seguenti varietà: Tinta del País, Garnacha Tinta, Mencía, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Albillo Mayor e Viura, con almeno il 50 % di varietà rosse.
Il vino rosso è prodotto con le seguenti varietà rosse: Tinta del País, Garnacha Tinta, Mencía, Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot.
Densità minima di impianto: 2 000 ceppi per ettaro.
b. Rese massime
Varietà bianche
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
72 ettolitri per ettaro
Varietà rosse
7 000 chilogrammi di uve per ettaro
50,40 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Provincia di Burgos:
Avellanosa de Muñó e le entità minori di Pinedillo, Paules del Agua e Torrecítores del Enebral; Ciruelos de Cervera (poligono catastale 518) e l’entità minore di Briongos de Cervera; Cebrecos, Cilleruelo de Abajo, Cilleruelo de Arriba, Covarrubias e l’entità minore di Ura; Fontioso, Iglesiarrubia, Lerma e le entità minori di Revilla Cabriada, Castrillo Solarana, Rabé de los Escuderos, Santillán del Agua, Ruyales del Agua e Villoviado; Los Balbases (poligono catastale 523), Madrigal del Monte, Madrigalejo del Monte e l’entità minore di Montuenga; Mahamud, Nebreda, Peral de Arlanza, Pineda Trasmonte, Pinilla Trasmonte, Puentedura, Quintanilla del Agua, Tordueles, Quintanilla del Coco e l’entità minore di Castroceniza; Quintanilla de la Mata, Retuerta, Revilla Vallejera, Royuela de Riofranco, Santa Cecilia, Santa Inés, Santa María del Campo, Santibáñez del Val, Santo Domingo de Silos, Solarana, Tordomar, Torrecilla del Monte, Torrepadre, Valles de Palenzuela, Villafruela, Villahoz, Villalmanzo, Villamayor de los Montes, Villangómez e l’entità minore di Villafuertes; Villaverde del Monte e Zael.
Provincia di Palencia:
Baltanás e le entità minori di Valdecañas de Cerrato, Cobos de Cerrato, Cordovilla la Real, Espinosa de Cerrato, Herrera de Valdecañas, Hornillos de Cerrato, Palenzuela, Quintana del Puente, Tabanera de Cerrato, Torquemada, Villahán e Villodrigo.
Nel territorio comunale di Los Balbases, solamente la zona del poligono catastale 523 è adeguata alla coltivazione del vigneto protetto; nel territorio comunale di Ciruelos de Cervera, solamente la zona del poligono catastale n. 518 è adeguata alla coltivazione del vigneto protetto.
7. Varietà principale/I di uve da vino
TEMPRANILLO - TINTA DEL PAÍS
8. Descrizione del legame/dei legami
Il clima continentale estremo (forte escursione termica fra il giorno e la notte) e l’altitudine sono i fattori fisici maggiormente determinanti, in particolare nel processo di maturazione (lento, tardivo). Fondamentali sono anche le limitate rese della zona, ottenute con una bassa densità d’impianto e un importante diradamento dei grappoli. In tali condizioni, la varietà Tinta del País acquisisce alcune caratteristiche molto peculiari, che la differenziano da altre zone (accumulo di polifenoli e precursori aromatici, nonché una giusta armonia fra la componente alcolica e una marcata acidità). I vini sono ricchi di polifenoli, possiedono notevole struttura e acidità e sono quindi particolarmente adatti all’invecchiamento.
9. Ulteriori condizioni essenziali (Condizionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico:
nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
condizionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
poiché la vinificazione comprende l’imbottigliamento e l’affinamento dei vini, per garantire il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche descritte nel disciplinare di produzione è necessario che tutte le operazioni di manipolazione del vino si svolgano all’interno della zona di produzione. Di conseguenza, nell’intento di salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare il controllo, e tenuto conto del fatto che l’imbottigliamento dei vini è uno dei punti critici per il raggiungimento delle caratteristiche definite nel disciplinare di produzione in questione, tale operazione deve essere effettuata nelle cantine situate negli impianti di imbottigliamento ubicati all’interno della zona di produzione.
Quadro giuridico:
nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
— |
sulle etichette dei vini protetti figura obbligatoriamente e in modo leggibile il nome geografico della DOP, ossia «ARLANZA». La menzione tradizionale di cui all’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è «denominazione di origine»; |
— |
è obbligatorio indicare l’anno di raccolta nell’etichettata, anche nel caso in cui i vini non siano invecchiati; |
— |
i vini rosati e rossi possono riportare in etichetta le seguenti menzioni tradizionali: «CRIANZA», «RESERVA», «GRAN RESERVA» e «ROBLE» (invecchiato in botte di rovere), a condizione che siano conformi a quanto stabilito nella normativa vigente applicabile; |
— |
per i vini rosati e rossi della DOP «ARLANZA» può essere utilizzata nell’etichetta la menzione «ROBLE», a condizione che siano conformi alla normativa vigente applicabile; |
— |
sull’etichetta principale dei vini è consentito l’utilizzo dell’espressione «FERMANTADO EN BARRICA» alle condizioni stabilite dalla normativa vigente applicabile; |
— |
in conformità all’articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è possibile utilizzare il nome di un’unità geografica minore fra quelle che compongono la zona geografica delimitata quale definita alla sezione 5 del presente documento unico (comuni ed entità locali minori), insieme con la menzione «vino de pueblo», a condizione che il vino protetto sia stato prodotto per l’85 % con uve provenienti da particelle situate in detta unità geografica minore. |
Link al disciplinare del prodotto
www.itacyl.es/documents/20143/342640/Ppta+PCC+DOP+ARLANZA+Rev+1.docx/6c7b99b4-7da4-273d-cab8-a8a11e3df07d
« V ITA Tonno consorzio a rl riconoscimento pesca al tonno
Ribera del Guadiana Dop - Spagna - modifica disciplinare »