Asparago di Badoere Igp - Italia
L’Asparago di Badoere deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee — genere Asparagus — specie Officinalis varietà — «Thielim», «Zeno», «Grolim», «Cumulus», «Darzilla», «Hercolim», «Marco», «Vittorio», «Giove» per la tipologia «bianca»; varietà «Eros», «Thielim», «Grolim», «Cumulus», «Magnus», «Giove», «Vittorio», per la tipologia «verde».
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
«Asparago di Badoere»
n. UE: PGI-IT-0495-AM01 – 25.11.2019
DOP ( ) IGP (X)
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
Consorzio dell’Asparago di Badoere
Sede operativa e sede legale: presso Municipio di Morgano Piazza Indipendenza, 2
31050 Badoere di Morgano (TV), Italia; tel. +39 3282143228.
E-mail: info@asparagodibadoere.it
www.asparagodibadoere.it
Il Consorzio dell’Asparago di Badoere è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
☐ |
Nome del prodotto |
☒ |
Descrizione del prodotto |
☐ |
Zona geografica |
☐ |
Prova dell’origine |
☒ |
Metodo di produzione |
☐ |
Legame |
☒ |
Etichettatura |
☒ |
Altro: modifiche di tipo redazionale; controlli; aggiornamenti normativi |
4. Tipo di modifica
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
Descrizione del prodotto
1. |
Articolo 2 del disciplinare vigente
«L’“Asparago di Badoere” deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee - genere Asparagus - specie officinalis - varietà “Dariana”, “Thielim”, “Zeno”, “Avalim”, “Grolim” per la tipologia “bianca”, varietà “Eros”, “Thielim”, “Grolim”, “Dariana”, “Avalim” per la tipologia “verde”.» è così modificato ed integrato: «L’“Asparago di Badoere” deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee — genere Asparagus — specie Officinalis — varietà, “Thielim”, “Zeno”, “Grolim”, “Cumulus”, “Darzilla”, “Hercolim”, “Marco”, “Vittorio”, “Giove” per la tipologia “bianca”; varietà “Eros”, “Thielim”, “Grolim”, “Cumulus”, “Magnus”, “Giove”, “Vittorio”, per la tipologia “verde”. È consentito l’utilizzo di altre cultivar di asparago derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità al metodo di produzione e alle caratteristiche dell’“Asparago di Badoere” IGP. L’utilizzo di queste altre cultivar per la produzione dell’“Asparago di Badoere” IGP dovrà essere preventivamente comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.». Il punto 4.2 della scheda riepilogativa: «L’“Asparago di Badoere” deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee — genere Asparagus — specie Officinalis — varietà “Dariana”“Thielim”, “Zeno”, “Grolim”, per la tipologia “bianca”; varietà “Eros”, “Thielim”, “Grolim”, “Dariana”,“Avalim”per la tipologia “verde”» è così modificato: «L’“Asparago di Badoere” deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee — genere Asparagus — specie Officinalis — varietà “Thielim”, “Zeno”, “Grolim”, “Cumulus”, “Darzilla”, “Hercolim”, “Marco”, “Vittorio”, “Giove” per la tipologia “bianca”; varietà “Eros”, “Thielim”, “Grolim”, “Cumulus”, “Magnus”, “Giove”, “Vittorio”, per la tipologia “verde”. È consentito l’utilizzo di altre cultivar di asparago derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità al metodo di produzione e alle caratteristiche dell’“Asparago di Badoere” IGP. L’utilizzo di queste altre cultivar per la produzione dell’“Asparago di Badoere” IGP dovrà essere preventivamente comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.». È stato aggiornato l’elenco delle varietà utilizzabili ai fini della produzione dell’«Asparago di Badoere». Sono state eliminate varietà non più utilizzate perché di difficile reperibilità o che con il passare degli anni si sono rivelate superate dal punto di vista agronomico. Sono state inserite nuove varietà che, pur mantenendo le caratteristiche dell’«Asparago di Badoere», risultano più performanti dal punto di vista produttivo e delle qualità intrinseche, più tolleranti alle malattie e meno esigenti in fabbisogno di fertilizzanti e agro-farmaci, a tutto beneficio dei consumatori e dell’ambiente e nel rispetto della biodiversità del territorio. Inoltre viene consentito l’utilizzo di nuove cultivar a condizione che venga dimostrato attraverso prove sperimentali e documentali la conformità alle caratteristiche dell’Asparago di Badoere indicate del disciplinare di produzione e che ne sia data comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In questo modo si permette agli agricoltori di utilizzare nuove varietà disponibili sul mercato garantendo il rispetto delle caratteristiche della denominazione. La modifica si applica al punto 3.2 del documento unico. |
2. |
Nella sezione del disciplinare dedicata alla descrizione dell’«Asparago di Badoere» IGP bianco, dopo la descrizione della Categoria Prima, è aggiunto il testo:
«Categoria Seconda Conformazione: turione con punta, apice anche leggermente sfiorito. Colore: bianco, con possibili sfumature rosate; Sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosità, aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili. Calibro. da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione. Lunghezza: fino a 22 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione. Gli asparagi appartenenti alla categoria Seconda possono essere destinati esclusivamente al settore della trasformazione.». È stata inserita la categoria Seconda riferita ai turioni che hanno forma e/o misura differenti rispetto alle categorie Extra e Prima, ma che mantengono inalterate le caratteristiche organolettiche del prodotto in quanto sono coltivati nel medesimo ambiente pedoclimatico e con le stesse tecniche produttive. La nuova categoria Seconda è richiesta in particolare da quel segmento di mercato che opera con il prodotto semilavorato; è pertanto riservata esclusivamente al settore della trasformazione. La modifica si applica al punto 4.2 della scheda riepilogativa e al punto 3.2 del documento unico. |
3. |
Nella sezione del disciplinare dedicata alla descrizione dell’«Asparago di Badoere» IGP verde, dopo la descrizione della Categoria Prima, è aggiunto il testo:
«Categoria Seconda Conformazione: turione con punta, apice con leggera sfioritura. Colore: verde con possibili sfumature violacee. Calibro: da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione. Lunghezza: fino a 27 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione. Gli asparagi appartenenti alla categoria Seconda possono essere destinati esclusivamente al settore della trasformazione. ». La motivazione è la medesima descritta al precedente punto 2 per la tipologia «Bianco» di «Asparago di Badoere» IGP. Si applica al punto 4.2 della scheda riepilogativa e al punto 3.2 del documento unico. |
4. |
La seguente frase:
«In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte, devono ritenersi ammesse tolleranze per un massimo del 3 % per ogni tipologia. » è così modificata: «In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte, sono ammesse tolleranze per un massimo del 3 % in peso di turioni non conformi alla lunghezza e al calibro indicati.». Trattasi di una modifica redazionale volta a migliorare la precisione del disciplinare di produzione esplicitando rispetto a cosa si applica la tolleranza e rispetto a quali parametri. La modifica si applica al punto 4.2 della scheda riepilogativa e al punto 3.2 del documento unico. |
Metodo di produzione
Articolo 5 del disciplinare vigente
5. |
In coda al testo dell’articolo 5 le frasi:
«La raccolta dell’«Asparago di Badoere» dovrà avvenire — conclusa la fase di rafforzamento — tra l’1 febbraio e il 31 maggio di ogni anno. La quantità massima/ettaro dopo la toilettatura non potrà superare i 7 000 kg.» sono così modificate: «La raccolta dell’«Asparago di Badoere» dovrà avvenire — conclusa la fase di rafforzamento — tra l’1 febbraio e il 30 giugno di ogni anno. La quantità massima/ettaro dopo la toilettatura non potrà superare i 10 000 kg sommate le categorie Extra, Prima e Seconda. La data di fine raccolta è stata variata e posticipata al 30 giugno, in quanto con il cambiamento climatico che si sta verificando negli ultimi anni e la presenza di varietà più tardive l’«Asparago di Badoere» IGP mantiene livelli produttivi e standard qualitativi almeno fino a 30 giorni dopo la data del 31 maggio. La produzione ad ettaro passa da 7 000 kg a 10 000 kg, poiché esistono varietà utilizzabili per la produzione dell’«Asparago di Badoere» più produttive e con tempi di raccolta più ampi; inoltre si deve tener conto anche della produzione relativa alla nuova categoria Seconda che si va a sommare alla produzione delle categorie Extra e Prima. L’aumento della produzione ad ettaro non varia in alcun modo le caratteristiche organolettiche del prodotto che mantengono gli stessi standard di qualità.» |
Etichettatura
Articolo 8 del disciplinare vigente
6. |
Il testo:
«Al fine di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che si fregiano della denominazione “Asparago di Badoere”IGP devono essere confezionati, nella zona di produzione indicata all’articolo 3 del presente disciplinare, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto asparagi dello stesso tipo, categoria e calibro.» è così modificato: «Al fine di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che si fregiano della denominazione “Asparago di Badoere”IGP devono essere confezionati nella zona di produzione indicata all’articolo 3 del presente disciplinare in mazzi o in confezioni idonee ad uso alimentare. Il contenuto di ciascun imballaggio deve includere soltanto asparagi della stessa categoria e calibro.» La corrispondente frase del punto 4.8 della scheda riepilogativa «Gli asparagi che si fregiano della denominazione “Asparago di Badoere” IGP devono essere confezionati in mazzi saldamente legati con rafia o in confezioni idonee ad uso alimentare. Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto asparagi dello stesso tipo, categoria e calibro.» è così modificata e inserita al pertinente punto 3.5 del documento unico: «Al fine di consentirne la commercializzazione e preservare le caratteristiche qualitative citate al punto 3.2, gli asparagi a denominazione “Asparago di Badoere” IGP devono essere confezionati nella zona di produzione in mazzi o in confezioni idonee ad uso alimentare. Il confezionamento dell’“Asparago di Badoere” deve avvenire nella zona indicata al punto 4 al fine di garantire la tracciabilità, il controllo e per preservare l’«Asparago di Badoere» da scadimento qualitativo dovuto a traumi o lesioni che determinano annerimenti e alterazioni delle caratteristiche qualitative, nel corso della fase di trasporto del prodotto non confezionato. Il contenuto di ciascun imballaggio deve includere soltanto asparagi della stessa categoria e calibro.». La variazione si rende necessaria al fine di soddisfare l’evoluzione delle richieste dei mercati nazionali ed esteri di tipologie di imballaggi più diversificati e flessibili in relazione alla domanda. Il mercato chiede imballaggi unitari, siano essi mazzi o cassette di varie dimensioni definite e adatti ai vari target di clienti. Inoltre, poiché la denominazione «Asparago di Badoere» comprende sia il tipo bianco che il tipo verde, si è manifestata la necessità di promuovere entrambi i tipi di asparago, avvalendosi anche del medesimo imballaggio, che pertanto risulterà omogeneo per la medesima categoria e calibro ma non per tipo. Infine il pertinente punto del documento unico è stato integrato specificando le motivazioni a sostegno del vincolo di confezionamento del prodotto nell’area di produzione, già previsto dal disciplinare vigente. |
7. |
La frase:
«la categoria commerciale Extra o Prima secondo quanto disciplinato dall’articolo 2 del presente disciplinare;» è così modificata: «la categoria commerciale Extra o Prima; la categoria commerciale Seconda accompagnata dalla dicitura “destinato esclusivamente alla trasformazione”, secondo quanto disciplinato dall’articolo 2 del presente disciplinare;». La seguente frase del punto 4.8 della scheda riepilogativa: «Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un’etichetta indicante in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture “Asparago di Badoere” IGP con specifico riferimento alla tipologia — verde o bianco — confezionata, il nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore e del confezionatore; la categoria commerciale Extra o Prima, il calibro nonché quanto previsto dalla normativa vigente.» è così modificata e inserita al pertinente punto 3.6 del documento unico: «Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un’etichetta indicante in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture “Asparago di Badoere” IGP con specifico riferimento alla tipologia — verde, bianco, o verde e bianco — confezionata, il nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore e del confezionatore; la categoria commerciale Extra o Prima o Seconda accompagnata dalla dicitura “destinato esclusivamente alla trasformazione”, il calibro nonché quanto previsto dalla normativa vigente.». Si tratta di un adeguamento del testo per tenere conto dell’inserimento della categoria Seconda per le due tipologie di «Asparago di Badoere» IGP e della possibilità di prevedere all’interno di una confezione o mazzo asparagi di entrambe le tipologie (bianco e verde). |
Altro
Modifiche di tipo redazionale
8. |
L’articolo 4 viene rinominato «Elementi che comprovano l’origine». |
9. |
L’articolo 5 viene rinominato «Metodo di ottenimento». |
10. |
L’articolo 6 viene rinominato «Legame con l’ambiente». |
11. |
L’articolo 7 viene rinominato «Controllo». |
12. |
L’articolo 8 viene rinominato «Etichettatura». |
Controlli
Articolo 7 del disciplinare vigente
13. |
L’articolo 7 del disciplinare vigente non individua l’organismo preposto alla verifica del rispetto del disciplinare di produzione. Nel disciplinare proposto l’articolo 7 è così modificato:
«Il controllo per l’applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012; l’organismo preposto alla verifica è CSQA Certificazioni srl (con sede a Thiene (VI), Italia; via San Gaetano n. 74; tel. +39 0445313011; e-mail: csqa@csqa.it; pec: csqa@legalmail.it.». |
Aggiornamenti normativi
14. |
I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2081/92 presenti all’articolo 1 e all’articolo 7 del disciplinare di produzione sono stati adeguati alla normativa vigente. |
DOCUMENTO UNICO
«ASPARAGO DI BADOERE»
n. UE: PGI-IT-0495-AM01 – 25.11.2019
DOP ( ) IGP (X)
1. Nome
«Asparago di Badoere»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe:1.6: prodotti ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
L’«Asparago di Badoere» deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee — genere Asparagus — specie Officinalis varietà — «Thielim», «Zeno», «Grolim», «Cumulus», «Darzilla», «Hercolim», «Marco», «Vittorio», «Giove» per la tipologia «bianca»; varietà «Eros», «Thielim», «Grolim», «Cumulus», «Magnus», «Giove», «Vittorio», per la tipologia «verde».
È consentito l’utilizzo di altre cultivar di asparago derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità al metodo di produzione e alle caratteristiche dell’«Asparago di Badoere» IGP.
L’utilizzo di queste altre cultivar per la produzione dell’«Asparago di Badoere» IGP dovrà essere preventivamente comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
All’atto dell’immissione al consumo l’«Asparago di Badoere» IGP per entrambe le tipologie deve essere: intero, sano, privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato, pulito, di aspetto e di colore fresco, privo di parassiti, privo di danni provocati da parassiti, privo di ammaccature, privo di umidità esterna anormale, privo di odore e/o sapore estranei, croccante, non vuoto, non pelato. Il taglio alla base dovrà essere netto e perpendicolare all’asse longitudinale.
In particolare, «Asparago di Badoere» IGP bianco, di categoria Extra, presenta una conformazione del turione diritta con apice molto serrato; il colore è bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento; il sapore è dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosità, aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili; il calibro è compreso tra 12 e 20 mm, con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all’interno dello stesso mazzo o imballaggio; la lunghezza è compresa tra i 14 e i 22 cm, con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all’interno dello stesso mazzo o imballaggio.
L’«Asparago di Badoere» IGP bianco, di categoria Prima, rispetto a quello di categoria Extra, presenta le stesse caratteristiche di conformazione, colore, sapore, lunghezza, ad eccezione delle dimensioni del calibro da 10 a 22 mm con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all’interno dello stesso mazzo o imballaggio.
L’«Asparago di Badoere» IGP bianco di categoria Seconda, presenta il turione con punta, apice anche leggermente sfiorito; il colore: bianco, con possibili sfumature rosate; il calibro: da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione; la lunghezza: fino a 22 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione.
Gli asparagi appartenenti alla categoria Seconda possono essere destinati esclusivamente al settore della trasformazione.
L’«Asparago di Badoere» IGP verde, di categoria Extra, presenta una conformazione del turione diritta, con possibile leggera deviazione della punta, apice molto serrato; il colore della parte apicale è verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee, mentre quello della parte basale (non superiore al 5 % del turione) verde con variazioni violacee fino al bianco; il sapore è dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro, tenero, privo di fibrosità, aroma fruttato ed erbaceo persistente, il calibro è compreso tra 12 e 20 mm, con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all’interno dello stesso mazzo; la lunghezza è compresa tra i 18 e i 27 cm con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all’interno dello stesso mazzo.
L’«Asparago di Badoere» IGP verde, di categoria Prima, rispetto a quello di categoria Extra, presenta le stesse caratteristiche di conformazione, colore, sapore, ad eccezione delle dimensioni del calibro, che sono comprese tra 8 e 22 mm con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all’interno dello stesso mazzo, e della lunghezza, compresa tra i 16 e i 27 cm, con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all’interno dello stesso mazzo.
L’«Asparago di Badoere» IGP verde, di categoria seconda, presenta il turione con punta, apice con leggera sfioritura; il colore: verde con possibili sfumature violacee; il calibro: da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione; la lunghezza: fino a 27 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione.
Gli asparagi appartenenti alla categoria Seconda possono essere destinati esclusivamente al settore della trasformazione.
In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte, sono ammesse tolleranze per un massimo del 3 % in peso di turioni non conformi alla lunghezza e al calibro indicati.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi produzione dell’«Asparago di Badoere» dalla coltivazione alla raccolta avvengono nell’area geografica delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Al fine di consentirne la commercializzazione e preservare le caratteristiche qualitative citate al punto 3.2, gli asparagi a denominazione «Asparago di Badoere» IGP devono essere confezionati nella zona di produzione in mazzi o in confezioni idonee ad uso alimentare.
Il confezionamento dell’«Asparago di Badoere» deve avvenire nella zona indicata al punto 4 al fine di garantire la tracciabilità, il controllo e per preservare l’«Asparago di Badoere» da scadimento qualitativo dovuto a traumi o lesioni che determinano annerimenti e alterazioni delle caratteristiche qualitative, nel corso della fase di trasporto del prodotto non confezionato.
Il contenuto di ciascun imballaggio deve includere soltanto asparagi della stessa categoria e calibro.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un’etichetta indicante in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Asparago di Badoere» IGP con specifico riferimento alla tipologia — verde, bianco, o verde e bianco — confezionata, il nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore e del confezionatore; la categoria commerciale Extra o Prima o Seconda accompagnata dalla dicitura «destinato esclusivamente alla trasformazione», il calibro nonché quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione dell’«Asparago di Badoere» IGP comprende i comuni di Piombino Dese, Trebaseleghe, in Provincia di Padova; Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Treviso, Vedelago, Zero Branco in Provincia di Treviso e Scorzè in Provincia di Venezia.
5. Legame con la zona geografica
Il legame tra la zona geografica e l’«Asparago di Badoere» è basato sulla qualità.
Le due tipologie di asparago afferenti alla denominazione «Asparago di Badoere» si caratterizzano per un rapido sviluppo assicurando così turioni che dal punto di vista fisico, presentano scarsa fibrosità e un colore particolarmente brillante e dal punto di vista organolettico acquisiscono le caratteristiche distintive descritte al punto 3.2.
La compresenza delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, di seguito evidenziate, costituisce un elemento imprescindibile a garanzia della qualità e dell’originalità dell’«Asparago di Badoere», poiché concorre a definire gli aspetti fisici e organolettici tipici del prodotto.
La zona di produzione dell’«Asparago di Badoere» è caratterizzata da una temperatura media ponderata di ca. 15 °C, con escursioni che possono superare, nell’arco dell’anno, i 30 °C. Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I giorni maggiormente piovosi si concentrano — normalmente — nel periodo primaverile ed autunnale. Queste condizioni escludono la necessità di interventi irrigui nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di stress idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, all’«Asparago di Badoere» una qualità ottima. Il territorio, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di fiumi di risorgiva, a lento decorso, quali i fiumi Sile, Zero, Dese e gli affluenti degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e produttivi. Questo garantisce un’ottima vigoria delle piante senza la necessità di intervenire con concimazioni oltre a quelle normalmente previste; la bassa concentrazione di azoto, inoltre, consente l’ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o fessurazioni. La zona di produzione è caratterizzata da terreni sciolti. La coltivazione dell’«Asparago di Badoere» è possibile solo in terreni profondi a tessitura da moderatamente grossolana a media, scarsamente calcarei in superficie, a reazione da subalcalina a neutra e drenaggio da buono a medio, con possibile accumulo di carbonato di calcio in profondità (caranto).
Nel Veneto la coltura dell’asparago ha una lunga tradizione: l’origine sembra risalire alla conquista da parte dei Romani delle terre venete.
Dal punto di vista documentale sono innumerevoli le fonti che annoverano l’«Asparago di Badoere» nelle tipologie bianco e verde come una delle produzioni locali più pregiate del Veneto. Vale la pena altresì ricordare che l’importanza di Badoere nella produzione degli asparagi a livello provinciale spinse l’amministrazione comunale di Morgano ad organizzare fin dal 1968 la «I Mostra Provinciale dell’Asparago», tradizione che si tramanda ancor oggi. Un’attività che è fortemente radicata nella cultura degli abitanti del territorio interessato a questa produzione, dove le tecniche di coltivazione sono state tramandate di generazione in generazione. La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualità e l’artigianalità, unitamente ai fattori pedoclimatici dell’area delimitata, consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La grande diffusione e notorietà del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione dell’«Asparago di Badoere».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
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