Coteaux du Giennois Dop - Francia - Modifica disciplinare

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Il Coteaux du Giennois Dop presenta, tra le modifiche al disciplinare di produzione approvate, il permesso di potatura corta ad alberello per la varietà Pinot noir in aggiunta alle altre tecniche già autorizzate. Inoltre il titolo alcolometrico volumico totale massimo dopo l'arricchimento è aumentato dal 12,5 % al 13 %.
Il divieto di irrigazione è soppresso.

Dop Fr

«COTEAUX DU GIENNOIS»

PDO-FR-A0394-AM01

Data di comunicazione: 5.11.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Riferimento al codice geografico ufficiale

Per la zona geografica e la zona di prossimità immediata è stato aggiunto un riferimento al codice geografico ufficiale. La precisazione è di carattere meramente redazionale e non modifica in alcun modo le due zone.

Il documento unico è modificato di conseguenza ai punti 6 e 9.

2.   Norme di potatura

Per la varietà Pinot noir è introdotta la potatura corta (alberello o ventaglio), con un massimo di dodici gemme franche per ceppo e speroni con al massimo due gemme franche. Per il vitigno Gamay N allevato a potatura corta, poi, la potatura degli speroni è uniformata a due gemme franche al massimo.

L'autorizzazione della potatura corta ad alberello per la varietà Pinot noir, in aggiunta alle altre tecniche già autorizzate, consentirà una gestione migliore delle rese, soprattutto per i cloni vigorosi piantati in precedenza per tale vitigno. Le competenze tecniche dei viticoltori sono attestate. Tale metodo di potatura consente di migliorare la qualità delle uve e, di conseguenza, dei vini, oltre a permettere di ridurre i costi di produzione sostenuti per le operazioni di sfemminellatura e di potatura verde, necessarie per un allevamento a potatura a Guyot.

In tal modo, generalizzando la potatura corta (alberello o ventaglio) con un massimo di dodici gemme franche per ceppo e speroni con al massimo due gemme franche, sono uniformate le norme di potatura per le varietà Pinot noir e Gamay. I limiti massimi previsti consentono di mantenere la qualità dei vini rossi e rosati della denominazione.

Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 5.

3.   Maturità delle uve

Il tenore zuccherino delle uve e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono stati aumentati.

L'aumento degli anni di siccità, unitamente al miglioramento delle pratiche colturali qualitative (sfemminellatura, eliminazione dei doppi germogli, sfogliatura, vendemmia verde), infatti, si traduce in un aumento del tenore zuccherino delle uve.

Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 3.

4.   Pratiche enologiche specifiche

Il titolo alcolometrico volumico totale massimo dopo l'arricchimento è aumentato dal 12,5 % al 13 %.

Tenuto conto delle condizioni climatiche e di maturazione osservate ormai da varie campagne, l'incremento proposto non intende aumentare l'arricchimento, che sarà comunque riservato a situazioni particolari, come annate umide e fredde e annate molto secche. Tale aumento assicurerà anche una maggiore comodità tecnica ai viticoltori.

Il documento unico è modificato di conseguenza ai punti 3 e 4.

5.   Irrigazione

Il divieto di irrigazione è soppresso.

La normativa nazionale vigente vieta l'irrigazione del 1° maggio fino alla raccolta. Ora sarà possibile, quindi, irrigare le vigne dopo la raccolta e prima del 1° maggio a seconda delle necessità, in particolare per i giovani impianti.

Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.

6.   Circolazione tra depositari autorizzati

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.

7.   Misure transitorie

Le misure transitorie giunte a scadenza sono state rimosse dal disciplinare. Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.

8.   Punti principali da verificare

I principali punti da verificare sono stati rivisti per semplificare i rispettivi metodi di valutazione.

Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Coteaux du Giennois

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

I vini sono vini fermi, bianchi, rossi e rosati, che presentano le seguenti caratteristiche analitiche principali:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,5 %;

le partite pronte per essere commercializzate sfuse o in fase di condizionamento presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) inferiore o uguale a 4 grammi per litro per i vini bianchi e rosati e inferiore o uguale a 2,5 grammi per litro per i vini rossi;

in seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %;

le partite di vino rosso pronte per essere commercializzate sfuse o in fase di condizionamento presentano un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,3 grammi per litro.

I tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

I vini bianchi sono secchi ed esprimono mineralità e freschezza. Il più delle volte, sono caratterizzati da aromi di mela cotogna e di fiori bianchi.

I vini rosati sono fini e delicati, spesso caratterizzati da un attacco in bocca con note leggermente pepate e da un finale fruttato con aromi che ricordano i frutti maturi e la pesca della vigna.

I vini rossi sono al contempo fini e fruttati e spesso presentano aromi mescolati di piccoli frutti rossi e neri con note speziate.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

Per l'elaborazione dei vini rosati è vietato l'impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati. Il trattamento termico del raccolto a temperature superiori a 40 °C è vietato se seguito da una separazione immediata delle fasi liquide e solide. È vietato l'uso di scaglie di legno. Per i vini rossi sono ammesse le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale rispetto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %. In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

Oltre alla disposizione di cui sopra, i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, tutte le disposizioni obbligatorie previste a livello dell'UE e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

Pratica colturale

a)

La densità minima d'impianto delle vigne è di 5 700 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 1,40 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri e superiore a 1,25 metri.

b)

Le viti sono sottoposte: Sauvignon B — Pinot noir N: — a potatura a Guyot semplice con un massimo di dieci gemme franche per ceppo, di cui otto gemme franche al massimo sul capo a frutto e uno o due speroni aventi massimo due gemme franche; — a potatura corta (cordone di Royat o, per il Pinot noir N, alberello o ventaglio) con un massimo di dodici gemme franche per ceppo, con speroni aventi massimo due gemme franche. Gamay N: — a potatura a Guyot semplice con un massimo di otto gemme franche per ceppo, di cui sei gemme franche al massimo sul capo a frutto e uno o due speroni aventi massimo due gemme franche; — a potatura corta (cordone di Royat, alberello o ventaglio) con un massimo di dieci gemme franche per ceppo, con speroni aventi massimo due gemme franche.

Il periodo di costituzione del cordone di Royat è limitato a 4 anni al massimo. Durante tale periodo, è ammessa la potatura a Guyot semplice o doppia. Un capo a frutto reca al massimo otto gemme franche. Il rinnovo di una parcella di vigna allevata a cordone di Royat non può superare il 20 % dei ceppi esistenti l'anno; — a potatura corta (alberello o ventaglio) con un massimo di dieci gemme franche per ceppo, con speroni aventi massimo una o due gemme franche.

b.   Rese massime

Vini bianchi

75 ettolitri per ettaro

Vini rossi e rosati

69 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni (elenco stilato secondo il codice ufficiale geografico del 2019): — dipartimento del Loiret: Beaulieu-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Briare, Gien, Ousson-sur-Loire, Thou. — dipartimento della Nièvre: Alligny-Cosne, La Celle-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire, Myennes, Neuvy-sur-Loire, Pougny, Saint-Loup, Saint-Père.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Gamay N

Pinot noir N

Sauvignon B — Sauvignon Blanc

8.   Descrizione del legame/dei legami

Legame con la zona geografica

Contornata a est dai contrafforti del Morvan e dalle colline della Puisaye e a ovest e sud-ovest dalle colline del Sancerrois, la zona geografica si estende, da nord a sud, per circa 45 km a partire da Gien su una stretta striscia di pendii esposti a sud-ovest che costeggiano la Loira fino a Cosne-Cours-sur-Loire e poi su pendii esposti a sud e sud-est lungo alcuni affluenti della Loira che scorrono a est di Cosne-Cours-sur-Loire. Le parcelle precisamente delimitate per la produzione delle uve si concentrano sulle colline e sui margini delle piane che nella zona fiancheggiano la Loira e i relativi affluenti. I terreni, che in talune aree possono presentare una quantità importante di elementi grossolani in funzione della relativa situazione topografica, si sono sviluppati su strati calcarei del Giurassico superiore (Kimmeridgiano e Portlandiano) oppure su formazioni cretacee del Cenomaniano e del Turoniano, o ancora su formazioni calcaree di origine lacustre dell'Eocene. Il clima è un clima oceanico attenuato, all'incrocio di influssi oceanici e continentali. La Loira funge da regolatore termico, così come le vallate che drenano l'aria fredda dei pendii. Le deboli precipitazioni, pari a circa 650 millimetri l'anno, sono dovute all'effetto «Föhn» causato dalla prossimità delle colline del Sancerrois, che culminano a 434 metri. Le vigne situate a un'altitudine compresa tra i 180 e i 250 metri sono quindi protette dai venti provenienti da ovest, carichi di umidità.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Alcuni vinaccioli risalenti al II secolo, rinvenuti a Cosne-Cours-sur-Loire, testimoniano la presenza in epoca antica della vigna in tale settore della valle della Loira, dove si concentrano altri vigneti rinomati. Successivamente, anche alcuni scritti medievali confermano una produzione di qualità, dimostrata dall'acquisto di vini della regione del Giennois destinati alla corte del re Carlo VI. Il castello di Cosne-Cours-sur-Loire costruito nel XIII secolo dal conte di Auxerre, sfruttava vigneti considerevoli la cui produzione era poi vinificata in cantine di vaste dimensioni. Analogamente, anche la costruzione nella regione di numerose abbazie ha contribuito in modo significativo alla nascita dei vigneti. Più specificamente, l'abbazia cistercense della Roche à Myennes e la Capitaneria templare hanno svolto un ruolo determinante in tale evoluzione.

Le vie navigabili rappresentate dalla Loira, dal canale di Briare e, successivamente, dal canale laterale della Loira hanno consentito ben presto di trasportare i vini verso la capitale, permettendo a questa zona vitivinicola di prosperare e di affermare la propria identità. Nel 1827, nelle «Mémoires pour servir à l'histoire du Nivernais et Dionzais», J. Nee de la Rochelle raccontava che la vigna cresceva piuttosto bene su alcuni pendii poco lontano da Cosne e che il commercio di Cosne riguardava, tra l'altro, il vino e il legname. Secondo l'autore, inoltre, la cittadina poteva vantare un porto vasto e una marina attiva. Subito prima della crisi della filossera, nel 1890, gli ettari di vigne censiti nel distretto di Gien e nel cantone di Cosne-Cours-sur-Loire erano rispettivamente 2 300 e 1 500. In occasione di tale crisi sono nati spontaneamente alcuni sindacati viticoli (il Sindacato anti-filossera di Gien nel 1886 e il Sindacato anti-filossera di Cosne-Cours-sur-Loire nel 1888), il cui obiettivo è stato, in un primo tempo, la salvaguardia dei vigneti. Successivamente queste strutture si sono spese per far riconoscere la notorietà dei vini prodotti.

La reputazione dei vini della regione del Giennois si è affermata soprattutto dopo la fine del secondo conflitto mondiale, con la produzione di vini rossi creati da un assemblaggio delle varietà Gamay N e Pinot noir N e di vini bianchi prodotti dalla varietà Sauvignon B. Una prima zona geografica, composta da sei comuni, tra qui il comune di Gien nel dipartimento del Loiret, costituiva la zona geografica dell'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure riconosciuta nel 1954. A tali comuni si sono poi aggiunti, nel 1964 e nel 1966, gli otto comuni del dipartimento della Nièvre che avevano beneficiato fino a quel momento dell'appellation d'origin simple«Cosne-sur-Loire». Questa zona vitivinicola sarà poi riconosciuta nel 1998 come denominazione di origine controllata.

Nel 2010, i vigneti coprivano una superficie pari a 195 ettari, sfruttati da 40 viticoltori, per una produzione di circa 8 000 ettolitri. I vini bianchi rappresentavano il 50 % della produzione, i vini rossi il 30 % e i vini rosati il 20 % rimanente.

Descrizione del prodotto e interazioni causali

I vini bianchi sono secchi ed esprimono mineralità e freschezza. Il più delle volte, sono caratterizzati da aromi di mela cotogna e di fiori bianchi. I vini rosati sono fini e delicati, spesso caratterizzati da un attacco in bocca con note leggermente pepate e da un finale fruttato con aromi che ricordano i frutti maturi e la pesca della vigna. I vini rossi sono al contempo fini e fruttati e spesso presentano aromi mescolati di piccoli frutti rossi e neri con note speziate.

Louis Levadoux, celebre ampelografo, osservava nel 1973 che non esisteva nel caso di specie un unico fattore naturale da considerare, bensì una molteplicità di fattori favorevoli che si sommavano e riguardavano in particolare la tettonica e il modello topografico locale. Secondo l'autore, i Coteaux du Giennois si componevano pertanto di una serie di colline, allineate da est a ovest e i cui versanti sud, sud-est e sud-ovest, ma anche la falesia occidentale, potevano ospitare, e avevano sempre ospitato, vigne che producono vini di qualità. Tale constatazione riflette bene le condizioni geografiche e climatiche favorevoli della zona geografica. I pendii ben esposti, dai terreni calcarei o silicei, il clima particolare legato all'influsso drenante della Loira e all'effetto «Föhn» provocato dalle colline del Sancerrois, a ovest della zona geografica, consentono uno sviluppo precoce delle vigne e una maturazione importante dei raccolti.

In linea con gli usi, la superficie parcellare delimitata per la raccolta delle uve comprende solo parcelle con terreni aventi un buon comportamento termico. La scelta delle parcelle per la coltivazione della vite, insieme all'adattamento e alla costanza degli usi legati alla produzione tramandati dalla comunità di viticoltori di generazione in generazione, quindi, spiegano la qualità e l'originalità dei vini dei Coteaux du Giennois. L'assemblaggio delle varietà Gamay N e Pinot N, impiantate con densità elevate sui pendii esposti principalmente a sud, esplica appieno le proprie potenzialità e consente di produrre un vino rosso originale, fruttato e vivace.

La varietà Sauvignon B, che sui pendii della zona esprime al meglio il proprio potenziale, presenta livelli di maturazione costanti nel corso degli anni e consente di produrre vini freschi e originali, che rappresentano oggi il fiore all'occhiello della denominazione e la metà della produzione del 2010.

Gli sforzi collettivi volti alla produzione di vini originali profusi da diversi decenni si traducono in una crescita costante e regolare della zona vitivinicola che, poco a poco, afferma la propria personalità accanto a vigneti potenti e rinomati.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni (elenco stilato sulla base del codice geografico ufficiale del 2019): — dipartimento dello Cher: Bannay, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Jalognes, Menetou-Râtel, Ménétréol-sous-Sancerre, Montigny, Neuvy-Deux-Clochers, Saint-Satur, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon; — dipartimento del Loiret: Saint-Brisson-sur-Loire; — dipartimento della Nièvre: Bulcy, Garchy, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Saint-Laurent-l'Abbaye, Saint-Martin-sur-Nohain, Tracy-sur-Loire; — dipartimento dello Yonne: Lavau.

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

a)

tutte le indicazioni facoltative sono riportate, sulle etichette, in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata;

b)

le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata;

c)

l'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione: — che si tratti di una località accatastata; — che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-969d4bf1-b8ce-4792-af8b-8fd3b96dda75

 

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