Montlouis-sur-Loire Dop - Francia - Modifica disciplinare
La densità di impianto per Montlouis-sur-Loire Dop passa da 6 000 a 6 250 ceppi per ettaro. La distanza minima tra i filari scende pertanto a 0,80 metri: l’aumento della densità dei vigneti concorre al miglioramento qualitativo dei vini prodotti. Seguono altre modifiche.
«MONTLOUIS-SUR-LOIRE»
PDO-FR-A0169-AM01
Data della comunicazione: 7.10.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Riferimento al codice geografico ufficiale
Per la zona geografica e la zona di prossimità immediata è stato aggiunto un riferimento al codice geografico ufficiale. Quest’aggiunta non comporta alcuna variazione di queste due zone.
Il documento unico è modificato di conseguenza ai punti 1.6 e 1.9.
2. Densità di impianto
La densità di impianto passa da 6 000 a 6 250 ceppi per ettaro. La distanza minima tra i filari scende pertanto a 0,80 metri: l’aumento della densità dei vigneti concorre al miglioramento qualitativo dei vini prodotti.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 1.5.
3. Norme di potatura
Le norme di potatura sono state riviste per lasciare maggiore flessibilità ai viticoltori e consentire loro un eventuale adattamento a pericoli climatici sempre più ricorrenti (come gelate tardive, ecc.). La formulazione è ora la seguente:
«— |
Per le viti potate corte (conduzione a palmetta o in cordone di Royat), alla potatura non possono essere lasciate più di 85 800 gemme franche per ettaro e più di 13 gemme franche per ceppo in media, con un massimo di 15 gemme franche per ceppo, e ogni sperone può recare al massimo 3 gemme franche. |
— |
Per le viti potate lunghe, alla potatura non possono essere lasciate più di 72 600 gemme franche per ettaro e più di 11 gemme franche per ceppo in media, con un massimo di 13 gemme franche per ceppo.». |
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 1.5.
4. Norme di palizzamento
I capi a frutto delle viti potate a Guyot sono ora obbligatoriamente attaccati a un filo portante.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
5. Pratiche agroambientali
È stata aggiunta la seguente disposizione:
«— |
È obbligatorio garantire l’inerbimento permanente del perimetro delle parcelle (capezzagne e spazi tra le parcelle non piantumate o non coltivate). Quest’obbligo non sussiste in caso di ripristino delle capezzagne, in particolare a seguito di fenomeni erosivi o di eventi climatici eccezionali. |
— |
Il controllo della vegetazione seminata o spontanea deve essere garantito con mezzi meccanici o fisici su almeno il 40 % della superficie esistente tra i filari.». |
Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di «terroir».
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
6. Raccolta
Nel capitolo 1, sezione VII, punto 1, viene eliminata la frase: «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 644-24 del code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).».
Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ogni operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
7. Disposizioni particolari relative alla raccolta
Sono state aggiunte le seguenti disposizioni:
«— |
Se la raccolta è effettuata meccanicamente, non devono trascorrere più di due ore tra il trasporto del raccolto e l’inizio del ciclo di pressatura. |
— |
Se la raccolta è effettuata manualmente, tra il trasporto del raccolto e l’inizio del ciclo di pressatura non devono intercorrere più di 24 ore. |
— |
Le attrezzature per la raccolta devono essere lavate almeno una volta al giorno.». |
Queste disposizioni mirano a garantire le migliori caratteristiche sanitarie possibili delle uve.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
8. Vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica
Il disciplinare è modificato per inserire le condizioni di produzione dei vini spumanti ottenuti mediante fermentazione unica. Quest’aggiunta comporta una modifica del disciplinare nei seguenti punti:
Raccolta
« - |
I vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica sono ottenuti da uve raccolte a mano e trasportate intere fino alla pressa in recipienti o in rimorchi non autoscaricanti con coclea o con pompa.». |
Maturazione delle uve
— |
a 178 grammi per litro di mosto, per i vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica. |
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
— |
11 %, per i vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica. |
Resa
— |
Per i vini fermi e i vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica, la resa di cui all’articolo D. 645-7 del codice rurale e della pesca marittima è fissata a 52 ettolitri per ettaro. |
Resa limite
a) |
- Per i vini fermi e i vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica, la resa limite di cui all’articolo D. 645-7 del codice rurale e della pesca marittima è fissata a 62 ettolitri per ettaro. |
Pressatura
— |
Le uve destinate all’elaborazione dei vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica vengono versate intere nella pressa senza essere state preventivamente sottoposte a diraspatura o pigiatura. La pressatura delle uve è effettuata con una pressa pneumatica o una pressa orizzontale a piatti senza catene né cerchi o con una pressa verticale. |
Norme analitiche
— |
I vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica sono obbligatoriamente sottoposti a sboccatura e presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 5 grammi per litro. |
Pratiche enologiche
— |
È vietato sottoporre a chiarificazione, con enzimi o preparati enzimatici, i mosti dei vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica. |
— |
I vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica sono elaborati senza arricchimento e senza inoculazione di lieviti. |
Attrezzatura vietata
— |
Diraspatrici e pigiatrici per la vinificazione delle uve destinate all’elaborazione dei vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica. |
Elaborazione
— |
L’imbottigliamento nelle bottiglie in cui è effettuata la presa di spuma mediante fermentazione unica non avviene prima del 1° ottobre dell’anno di raccolta. |
c) |
La presa di spuma dei vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica ha luogo nelle seguenti condizioni:
|
Confezionamento
— |
Viene effettuata un’analisi prima o dopo il confezionamento nel caso dei vini fermi, prima della sboccatura per i vini spumanti o frizzanti, dopo la sboccatura per i vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica. |
Etichettatura
c) |
- I vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica sono presentati obbligatoriamente con l’indicazione dell’annata. |
Registro
2. |
Registro delle parcelle destinate all’elaborazione dei vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica. |
Ciascun operatore che effettua la raccolta tiene un registro aggiornato indicante le parcelle in cui sono state raccolte le uve destinate all’elaborazione dei vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica; su questo registro sono riportati per le parcelle interessate:
— |
il riferimento catastale; |
— |
la superficie. |
L’operatore deve trasmettere questo registro all’organo di tutela e di gestione entro il 1o novembre successivo alla raccolta.
Il documento unico è modificato di conseguenza ai punti 1.4, 1.5, 1.8 e 1.9.
9. Tenore zuccherino delle uve
Per i vini fermi, il tenore zuccherino minimo delle uve è aumentato di 8 grammi per litro di mosto al fine di garantire una maturazione ottimale. Di conseguenza, il titolo alcolometrico volumico naturale dei vini fermi passa dal 10,5 all’11 %.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
10. Resa limite
La resa limite dei vini fermi, dei vini spumanti e dei vini frizzanti è ridotta di 3 hl/ha. Questa modifica fa seguito al cambiamento delle norme di potatura per evitare un’eccessiva variazione delle rese.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 1.5.
11. Pressatura
Viene aggiunto un capitolo sulla pressatura:
«— |
Le attrezzature per la ricezione e la pressatura devono essere lavate una volta al giorno. |
— |
La macerazione delle bucce è effettuata in contenitori ermetici.». |
Questa disposizione è intesa ad accertare che non vi sia un deterioramento qualitativo del raccolto.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
12. Norme analitiche
Il limite massimo degli zuccheri fermentescibili per usare il termine «secco» nei vini fermi è portato da 8 a 5 grammi di zuccheri per litro.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 1.9.
13. Titolo alcolometrico volumico totale dopo l’arricchimento
Il titolo alcolometrico volumico totale dopo l’arricchimento dei vini fermi è stato abbassato al 13 % per limitare le possibilità di arricchimento.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 1.5.
14. Attrezzatura vietata
Per garantire una pressatura che non danneggi le uve, il disciplinare introduce il divieto di utilizzare:
— |
presse a riempimento assiale; |
— |
tini di cemento grezzo, ad eccezione di quelli dotati di dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore per entrare a contatto con uva, mosto o vino. |
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
15. Capacità del locale di vinificazione
Per eseguire i lavori di cantina in buone condizioni, il disciplinare aumenta la capacità minima del locale di vinificazione da detenere, facendo passare il coefficiente da 1 a 1,5 volte il volume medio vinificato nella denominazione di origine controllata negli ultimi cinque anni.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
16. Imbottigliamento dei vini spumanti
La data di imbottigliamento nelle bottiglie in cui avviene la presa di spuma mediante seconda fermentazione è anticipata di un mese per tenere conto di raccolti che sono sempre più precoci.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
17. Confezionamento
Con il riconoscimento dei vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica, si precisa che la disposizione relativa alla commercializzazione in bottiglie di volume inferiore o uguale a 37,5 centilitri o superiore a 150 centilitri è riservata ai vini spumanti e frizzanti ottenuti mediante seconda fermentazione in bottiglia.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
18. Affinamento e immissione in commercio
Il periodo di affinamento dei vini fermi viene prolungato di un mese e mezzo: il vitigno Chenin è infatti noto per sviluppare interessanti qualità aromatiche durante l’affinamento. Di conseguenza, la data di immissione in commercio dei vini è posticipata dal 1° febbraio al 15 marzo.
È stata inoltre aggiunta la data minima del 30 settembre per la commercializzazione dei vini spumanti e frizzanti.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
19. Circolazione tra depositari autorizzati
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della circolazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
20. Legame con la zona geografica
Il legame con la zona geografica è stato rivisto nella parte riguardante la descrizione dei vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica
ed è stato eliminato il riferimento alla potatura corta a seguito delle modifiche delle condizioni di potatura.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 1.8.
21. Misure transitorie
Le misure transitorie giunte a scadenza sono state rimosse dal disciplinare. Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
22. Presentazione della bottiglia
È stata rimossa la disposizione relativa alla presentazione della bottiglia di vino frizzante.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
23. Etichettatura della dicitura «secco»
È stato abolito l’obbligo di etichettatura relativo alla dicitura «secco» per i vini fermi.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 1.9.
24. Obblighi di dichiarazione
Viene aggiunta una dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle.
Questa dichiarazione permette di anticipare il tipo di prodotto che sarà rivendicato sulla parcella al fine di predisporre conduzioni differenziate e quindi adattare fin dalla potatura il percorso tecnico alla resa massima perseguita. Ciò permette inoltre all’organismo di tutela e gestione di controllare i volumi immessi sul mercato per tipo di prodotto.
La dichiarazione di riclassificazione è soppressa.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
25. Registri
Vengono aggiunti un registro sulle uve raccolte manualmente o meccanicamente
e un registro sulla pulizia delle attrezzature di raccolta, ricezione e pressatura delle uve,
mentre viene eliminato il registro di confezionamento.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
26. Punti principali da verificare
I principali punti da verificare sono stati rivisti per semplificare i rispettivi metodi di valutazione.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
27. Indirizzo
L’indirizzo dell’INAO è stato rivisto.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Montlouis-sur-Loire
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
5. |
Vino spumante di qualità |
8. |
Vino frizzante |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vini fermi
I vini fermi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %.
Dopo l’arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale di questi vini non supera il 13 %. Una volta confezionati, i vini fermi classificati come «secchi» presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 5 grammi per litro e un tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non inferiore di oltre 2 grammi per litro al tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio).
I tenori di acidità volatile, anidride solforosa totale e anidride carbonica sono quelli stabiliti dalla normativa dell’Unione europea per i vini fermi.
Consumati giovani, i vini fermi secchi presentano aromi fruttati e floreali che con l’invecchiamento possono lasciare spazio a soavi note evolutive come il miele. La complessità e il potenziale di invecchiamento di questi vini sono generalmente maggiori quando contengono zuccheri fermentescibili. Non è quindi raro percepire note più esuberanti di frutta esotica o note più dolci di frutta secca, mentre con il tempo si esprimono spesso note di mandorle tostate o di mela cotogna.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vini spumanti e frizzanti
In caso di arricchimento del mosto, i vini spumanti o frizzanti presentano dopo la presa di spuma un titolo alcolometrico volumico totale non superiore al 13 %.
I tenori di acidità volatile, acidità totale, anidride solforosa totale e anidride carbonica sono quelli stabiliti dalla normativa dell’Unione europea per i vini spumanti e i vini frizzanti.
Con la loro schiuma fine e leggera, i vini spumanti presentano spesso note di frutta a polpa bianca o di agrumi e sentori di brioche che si affermano con il tempo.
I vini frizzanti si distinguono per il ridotto tenore di anidride carbonica e per le bollicine più discrete, meno percettibili al palato. Questi vini dal gusto piacevole sono generalmente più vinosi dei vini spumanti.
I vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica si contraddistinguono per le bollicine eleganti e cremose e per una spiccata opulenza legata alla maturazione necessaria alla loro elaborazione. Note di fiori bianchi e di frutta a polpa bianca concorrono a completare l’equilibrio gustativo e olfattivo di questo prodotto.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
I vini spumanti o frizzanti sono prodotti mediante seconda fermentazione in bottiglia o mediante fermentazione unica per i vini spumanti. In caso di arricchimento del mosto, questi vini presentano dopo la presa di spuma un titolo alcolometrico volumico totale non superiore al 13 %. I vini fermi presentano, dopo l’arricchimento, un titolo alcolometrico volumico totale che non supera il 13 %.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione europea e dal codice rurale e della pesca marittima.
Pratica colturale
a) |
Densità di impianto. I vigneti presentano una densità minima d’impianto di 6 250 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari non superiore a 1,60 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,8 metri. |
b) |
Norme di potatura - Le viti sono potate anteriormente al 1° maggio. - Per le viti potate corte (conduzione a palmetta o in cordone di Royat), alla potatura non possono essere lasciate più di 85 800 gemme franche per ettaro e più di 13 gemme franche per ceppo in media, con un massimo di 15 gemme franche per ceppo, e ogni sperone può recare al massimo 3 gemme franche. |
— |
Per le viti potate lunghe, alla potatura non possono essere lasciate più di 72 600 gemme franche per ettaro e più di 11 gemme franche per ceppo in media, con un massimo di 13 gemme franche per ceppo. |
Vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica
Restrizioni applicabili all’elaborazione
La presa di spuma dei vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica ha luogo nelle seguenti condizioni:
— |
la fermentazione inizia nei tini o nelle botti; |
— |
è controllata solo mediante l’uso del freddo; |
— |
l’inoculazione di lieviti è vietata; |
— |
è vietata l’aggiunta di sciroppo zuccherino (liqueur de tirage); |
— |
è vietato l’uso di alginato di calcio o di sodio; |
— |
la presa di spuma è effettuata esclusivamente in bottiglie di vetro a partire da mosto parzialmente fermentato; |
— |
è vietato l’uso di sciroppo di dosaggio (liqueur d’expédition); |
— |
il volume perso alla sboccatura è sostituito con volume della stessa partita di vino. |
b. Rese massime
Vini fermi
62 ettolitri per ettaro
Vini spumanti e frizzanti
75 ettolitri per ettaro
Vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica
62 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini fermi, così come la raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Indre-et-Loire (elenco stabilito secondo il codice geografico ufficiale del 2019): Lussault-sur-Loire, Montlouis-sur-Loire, Saint-Martin-le-Beau.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Chenin B
8. Descrizione del legame/dei legami
Legame con la zona geografica
Situati a pochi chilometri a est di Tours, i vigneti della denominazione di origine controllata «Montlouis-sur-Loire» sorgono su un altopiano calcareo che forma un triangolo e che è delimitato, rispettivamente, a nord e a sud dalle valli dei fiumi Loira e Cher e, a est, dal massiccio della foresta di Amboise. Questa zona geografica è circoscritta al territorio di tre comuni.
Il rilievo della zona geografica è abbastanza pronunciato e i vigneti si trovano a un’altitudine compresa tra circa 55 e 100 metri. A sud-est, l’altopiano scende verso la valle del fiume Cher formando una collina viticola interrotta da valli secche, mentre a ovest e a nord termina bruscamente con una scogliera di circa 30 metri, segnata qua e là da piccole valli secche.
Dal punto di vista geologico, l’altopiano è rinforzato dalle formazioni gessose del Turoniano (gesso micaceo, tufo giallo) e del Senoniano (gesso di Villedieu, affiorante nella valle dello Cher), sormontate da formazioni argilloso-silicee del Senoniano (argilla silicea) e qua e là dell’Eocene (puddinghe, terreno pietroso) e soprattutto da materiali sabbiosi alluvionali delle alte terrazze fluviali, più o meno misti a sabbie eoliche.
Le parcelle delimitate per la raccolta delle uve poggiano su terreni prevalentemente argilloso-silicei e talvolta argilloso-calcarei. I depositi sabbiosi sulla sommità dei rilievi determinano molto spesso una consistenza a prevalenza sabbiosa.
Il clima è di tipo oceanico mitigato, al crocevia tra influssi oceanici e continentali, nei confronti del quale il fiume Loira funge da regolatore termico, e con condizioni autunnali e di fine stagione talvolta eccellenti.
Il tufo, materiale gessoso morbido che forma le prime assise dell’altopiano, è stato scavato dall’epoca romana fino al XX secolo formando ampie cave sotterranee, riutilizzate come cantine per la vinificazione dei vini fermi, l’elaborazione dei vini spumanti, oltre che per l’affinamento e la conservazione.
Dal XIV al XIX secolo i vigneti hanno prodotto vini bianchi, la cui qualità e il cui potenziale di invecchiamento ne hanno reso possibile il trasporto lungo la Loira fino a Nantes e poi la spedizione verso i paesi del nord Europa. Questi vini erano comunemente venduti con il termine di «Vouvray», che indicava allora i migliori vini bianchi della regione di Tours.
Dopo che negli anni Trenta del secolo scorso diverse sentenze hanno respinto la domanda di collegamento alla denominazione di origine controllata «Vouvray», i viticoltori di Lussault-sur-Loire, Montlouis-sur-Loire e Saint-Martin-le-Beau hanno intrapreso il processo di riconoscimento come denominazione di origine controllata, che nel 1938 è stata riconosciuta con il nome di «Montlouis», poi modificato in «Montlouis-sur-Loire» nel 2002.
Nel 2008 i vigneti occupavano una superficie di 400 ettari - gestita da una cinquantina di viticoltori - metà della quale destinata alla produzione dei vini fermi (circa 6 000 ettolitri) e l’altra metà a quella dei vini spumanti o frizzanti (circa 9 600 ettolitri).
Descrizione del prodotto e interazioni causali
Vini fermi
Consumati giovani, i vini fermi secchi presentano aromi fruttati e floreali che con l’invecchiamento possono lasciare spazio a soavi note evolutive come il miele.
La complessità e il potenziale di invecchiamento di questi vini sono generalmente maggiori quando contengono zuccheri fermentescibili. Non è quindi raro percepire note più esuberanti di frutta esotica o note più dolci di frutta secca, mentre con il tempo si esprimono spesso note di mandorle tostate o di mela cotogna.
Vini spumanti
Con la loro schiuma fine e leggera, i vini spumanti presentano spesso note di frutta a polpa bianca o di agrumi e sentori di brioche che si affermano con il tempo.
I vini frizzanti si distinguono per il ridotto tenore di anidride carbonica e per le bollicine più discrete, meno percettibili al palato. Questi vini dal gusto piacevole sono generalmente più vinosi dei vini spumanti.
I vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica si contraddistinguono per le bollicine eleganti e cremose e per una spiccata opulenza legata alla maturazione necessaria alla loro elaborazione. Note di fiori bianchi e di frutta a polpa bianca concorrono a completare l’equilibrio gustativo e olfattivo di questo prodotto.
Vini fermi
I vini sono prodotti esclusivamente a partire dal vitigno Chenin B: una varietà rustica il cui potenziale varia enormemente a seconda del tipo di terreno su cui è impiantato e che, nella zona geografica della denominazione di origine controllata «Montlouis-sur-Loire», è peraltro vicino al suo confine orientale di coltivazione nella Valle della Loira.
In linea con gli usi, la superficie parcellare delimitata per la raccolta delle uve comprende solo parcelle con terreni aventi un buon comportamento termico e idrico.
Queste condizioni offrono al vitigno Chenin B condizioni propizie a un’espressione originale ed elegante, ma impongono una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale produttivo, che si traduce nel divieto di utilizzare alcuni cloni e nella rigorosa gestione della vite.
I viticoltori di Montlouis si sono adattati alle esigenze del vitigno Chenin B e ne hanno fatto tesoro diversificando percorsi tecnici e tipologie di vini prodotti. I vini prodotti sono più o meno ricchi di zuccheri fermentescibili a seconda del sito d’impianto, della gestione della vite e delle condizioni climatiche dell’annata. L’affinamento dei vini bianchi rafforza la loro complessità aromatica. Quando le condizioni climatiche di fine raccolta sono favorevoli, i vini «amabili» o «dolci» sono ottenuti da acini raccolti previa concentrazione mediante appassimento sulla pianta o acini interessati dalla muffa nobile per effetto della Botrytis cinerea.
La scelta delle parcelle per la coltivazione della vite, così come l’adattamento e poi la costanza delle pratiche di produzione, attuate nel tempo dalla comunità vitivinicola, sono altrettanti fattori che spiegano la qualità dei vini di «Montlouis-sur-Loire». La notorietà di questi vini si riflette nella loro costante commercializzazione, agevolata in origine dalla presenza dei fiumi Loira e Cher. Sulla scia, molto probabilmente, di scambi commerciali molto più antichi, nel XVI e nel XVII secolo i vini hanno iniziato a essere trasportati per via navigabile fino a Nantes e poi spediti verso il nord delle Fiandre e i Paesi Bassi. Da allora la loro reputazione non conosce battute d’arresto, tanto che nel 2010 se ne registra la vendita fuori dal territorio nazionale, con esportazioni in tutto il mondo.
Vini spumanti
La produzione dei vini spumanti si colloca nello stesso contesto. Avendo notato che i vini imbottigliati in cantina avevano talvolta tendenza a fermentare nuovamente, i produttori di Montlouis hanno voluto imparare a gestire questo fenomeno dei cosiddetti «mousseux naturels» (vini spumanti naturali) e sfruttarlo in produzione. Nascono così, a partire dal XIX secolo, i vini venduti come «frizzanti». Sfruttando le basi dell’enologia nascente, i primi tentativi di elaborazione di vini spumanti con metodo tradizionale iniziano negli anni Quaranta del XIX secolo. Il volgere del XX è caratterizzato da un trasferimento di competenze con il ricorso a specialisti del cosiddetto metodo «champenois». La presenza di cantine scavate nel tufo ha rappresentato un fattore favorevole allo sviluppo dell’elaborazione di questi vini, che richiedono ampi spazi di stoccaggio e movimentazione in condizioni temperate. A partire dagli anni 2000, grazie alle loro competenze tecniche nella conduzione della vite e nella vinificazione, i viticoltori rilanciano l’elaborazione dei vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica: primo metodo utilizzato per ottenere vini frizzanti. Prodotti da uve perfettamente mature e con rese controllate e senza l’aggiunta di zuccheri in lavorazione, questi vini rispecchiano rigorosamente le condizioni dell’annata.
Forti dell’esperienza acquisita in oltre un secolo, i produttori di vini spumanti vantano oggi una perfetta padronanza della composizione delle loro partite di prodotto. L’affinamento detto «sur lattes» (con le bottiglie in posizione orizzontale) per almeno 9 mesi contribuisce allo sviluppo degli aromi di brioche e alla complessità dei vini.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini fermi, così come per la vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Indre-et-Loire (elenco stabilito secondo il codice geografico ufficiale del 2019): Amboise, Athée-sur-Cher, Dierre, Larcay, Véretz, La Ville-aux-Dames.
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
— |
le diciture facoltative sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata; - le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata; |
— |
l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione: - che si tratti di una località accatastata; - che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. |
I vini spumanti prodotti mediante fermentazione unica sono presentati obbligatoriamente con l’indicazione dell’annata.
Link al disciplinare del prodotto
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-bad3034d-713a-430e-beaf-032ca451a8b8
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