Radicchio Rosso di Treviso Igp - Italia - modifica disciplinare

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Domo Rosada Sardinia Affitti brevi

 

 

Il Radicchio Rosso di Treviso IGP è riservata al radicchio rosso del tipo tardivo e precoce che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
Hanno titolo di venir qualificate con l’IGP in questione le produzioni di radicchio rosso esclusivamente e totalmente realizzate entro i territori delle provincie di Treviso, Padova e Venezia

Igp   Radicchio rosso di Treviso   It

Italia - IGP- Radicchio Rosso di Treviso

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 418/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«RADICCHIO ROSSO DI TREVISO»

n. UE: PGI-IT-1514-AM02 – 5.6.2020

DOP IGP (X)

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP

Piazzale Indipendenza n. 2

31055 QUINTO DI TREVISO - TV (Italy)

e-mail: consorzio@radicchioditreviso.it

PEC: mail@pec.radicchioditreviso.it

Il Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511, del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: riferimenti alla struttura di controllo, modifiche redazionali.

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del Prodotto

La seguente frase dell’articolo 1:

«L’indicazione geografica protetta “Radicchio Rosso di Treviso” - di seguito indicata con la sigla IGP - è riservata, nel settore orticolo, al radicchio rosso del tipo tardivo e precoce che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.»

è così modificata:

«L’indicazione geografica protetta “Radicchio Rosso di Treviso” - di seguito indicata con la sigla IGP - è riservata al radicchio rosso del tipo tardivo e precoce che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.».

Le parole: «, nel settore orticolo,» sono soppresse, in quanto si tratta di una specificazione superflua. Trattasi di una modifica di tipo redazionale.

Il seguente testo del primo paragrafo dell’articolo 4:

«Le colture destinate alla produzione della IGP «Radicchio Rosso di Treviso» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite - specie Cichorium intybus L. - varietà silvestre, che comprende i tipi tardivo o precoce.»

è spostato all’articolo 2, di cui va a costituire il primo paragrafo. Trattasi di una modifica di tipo redazionale.

Il seguente testo dell’articolo 6:

«All’atto dell’immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall’IGP “Radicchio Rosso di Treviso” deve presentare le caratteristiche di seguito indicate.

1.   “Radicchio Rosso di Treviso” tardivo:

a)

aspetto: germogli regolari, uniformi e dotati di buona compattezza; foglie serrate, avvolgenti che tendono a chiudere il cespo nella parte apicale; cespo corredato di una porzione di radice fittonante perfettamente tolettata e di lunghezza proporzionale alla dimensione del cespo, comunque non superiore a 6 cm;

b)

colore: lembo fogliare rosso vinoso intenso con nervature secondarie appena accennate; costola dorsale (nervatura principale) bianca;

c)

sapore: costola dorsale di sapore gradevolmente amarognolo e croccante nella consistenza;

d)

calibro: (dei cespi) peso minimo 100 g, diametro minimo al colletto 3 cm, lunghezza (senza fittone) 12-25 cm.

Il profilo merceologico del “Radicchio Rosso di Treviso” tardivo è così definito:

perfetto grado di maturazione;

spiccata colorazione rosso-brillante del lembo fogliare;

nervatura principale di color bianco;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio-grande;

uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi;

tolettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;

fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 6 cm.

2.   “Radicchio Rosso di Treviso” precoce:

a)

aspetto: cespo voluminoso, allungato, ben chiuso, corredato da modesta porzione di radice;

b)

colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale molto accentuata, di color bianco che si dirama in molte piccole penninervie nel rosso intenso del lembo fogliare notevolmente sviluppato;

c)

sapore: foglie dal sapore leggermente amarognolo e di consistenza mediamente croccante;

d)

calibro: (dei cespi) peso minimo 150 g, lunghezza del cespo (senza radice) 15-25 cm.

Il profilo merceologico del «Radicchio Rosso di Treviso» precoce è così definito:

perfetto grado di maturazione;

colorazione rosso-brillante del lembo fogliare interrotta da fini nervature bianche;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio-grande;

uniformità nel calibro dei cespi;

tolettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;

fittone proporzionato e non più lungo di 4 cm.»

è spostato all’articolo 2 ed è così modificato:

«Caratteristiche del prodotto.

All’atto dell’immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall’IGP “Radicchio Rosso di Treviso” deve presentare le caratteristiche di seguito indicate.

1.   “Radicchio Rosso di Treviso” tardivo:

a)

aspetto: germogli regolari, uniformi e dotati di buona compattezza; foglie serrate, avvolgenti che tendono a chiudere il cespo nella parte apicale; cespo corredato di una porzione di radice fittonante perfettamente tolettata e di lunghezza proporzionale alla dimensione del cespo, comunque non superiore a 6 cm;

b)

colore: lembo fogliare rosso vinoso intenso con nervature secondarie appena accennate; costola dorsale (nervatura principale) bianca;

c)

sapore: costola dorsale di sapore gradevolmente amarognolo e croccante nella consistenza;

d)

calibro: (dei cespi) peso minimo 100 g, diametro minimo al colletto 3 cm, lunghezza (senza fittone) 10-25 cm.

I cespi di calibro inferiore del “Radicchio Rosso di Treviso” tardivo possono essere destinati esclusivamente alla trasformazione.

Il profilo merceologico del “Radicchio Rosso di Treviso” tardivo è così definito:

perfetto grado di maturazione;

spiccata colorazione rosso-brillante del lembo fogliare;

nervatura principale di color bianco;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio-grande;

uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi;

tolettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;

fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 6 cm.

2.   “Radicchio Rosso di Treviso” precoce:

a)

aspetto: cespo voluminoso, allungato, ben chiuso, corredato da modesta porzione di radice;

b)

colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale molto accentuata, di color bianco che si dirama in molte piccole penninervie nel rosso intenso del lembo fogliare notevolmente sviluppato;

c)

sapore: foglie dal sapore leggermente amarognolo e di consistenza mediamente croccante;

d)

calibro: (dei cespi) peso minimo 150 g, lunghezza del cespo (senza radice) 15-25 cm.

Il profilo merceologico del «Radicchio Rosso di Treviso» precoce è così definito:

perfetto grado di maturazione;

colorazione rosso-brillante del lembo fogliare interrotta da fini nervature bianche;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio-grande;

uniformità nel calibro dei cespi;

tolettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;

fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 4 cm.».

Nello specifico:

a)

l’articolo viene fatto precedere dalle nuove parole: «Caratteristiche del prodotto». Trattasi di una modifica di tipo redazionale;

b)

nel tipo tardivo, la lunghezza (senza fittone) passa da 12-25 cm 10-25 cm. La modifica è giustificata da nuove esigenze di mercato ed ha come scopo quello di rispondere a nuovi target di riferimento commerciale. Grazie a questa modifica sarà infatti possibile far arrivare ai consumatori un prodotto con pezzatura più piccola che ben si adatta anche al confezionamento in vassoi e alle lavorazioni di quarta gamma;

c)

l’introduzione della frase «I cespi di calibro inferiore del “Radicchio Rosso di Treviso” tardivo possono essere destinati esclusivamente alla trasformazione» rende possibile l’utilizzo di cespi di calibro inferiore a 10 cm al fine di agevolare il processo di produzione di prodotti trasformati a base di «Radicchio Rosso di Treviso» a cui i laboratori artigianali e le industrie alimentari sono sempre maggiormente interessati;

d)

la modifica, riguardante il profilo merceologico del «Radicchio Rosso di Treviso» precoce, che integra il testo «fittone proporzionato e non più lungo di 4 cm» con «fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 4 cm» rappresenta una modifica di tipo redazionale volta a migliorare la precisione del disciplinare di produzione.

Le modifiche di cui sopra si applicano al punto 4.2 «Descrizione» della scheda riepilogativa pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22.11.2007, pag. 279, serie C e al corrispondente punto del documento unico.

Zona geografica

Il seguente testo dell’articolo 2:

«Hanno titolo di venir qualificate con l’IGP in questione le produzioni di radicchio rosso esclusivamente e totalmente realizzate entro i territori delle provincie di Treviso, Padova e Venezia di seguito specificate, da conduttori di adatti terreni annualmente investiti in tale coltivazione.»

è spostato al pertinente articolo 3, di cui va a costituire il primo paragrafo. Trattasi di una modifica di tipo redazionale.

Prova Dell’Origine

In conseguenza degli spostamenti dei paragrafi illustrati nella sezione «Descrizione del prodotto» e «Metodo di ottenimento», l’articolo 4 del disciplinare è così riformulato:

«Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli appezzamenti, dei produttori e dei confezionatori, la tenuta dei registri di produzione e confezionamento, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, a fine campagna, alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.».

La modifica è finalizzata a definire le operazioni atte a garantire l’origine del prodotto, in ottemperanza a quanto indicato dall’articolo 7, lettera d), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Metodo di Produzione

Il quarto paragrafo dell’articolo 4:

«Per il “Radicchio Rosso di Treviso” tardivo e precoce la densità di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e successivo diradamento delle piantine, non deve superare le 8 piante per mq.»

è spostato all’articolo 5, di cui va a costituire il quarto paragrafo. Trattasi di una modifica di tipo redazionale.

Il quinto e sesto paragrafo dell’articolo 4:

«Ai fini della qualificazione del prodotto con l’IGP “Radicchio Rosso di Treviso” le produzioni massime per ettaro di superficie coltivata non devono superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti:

1)

tardivo kg 7 000/ha;

2)

precoce kg 9 000/ha.

Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto finito non può superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti:

1)

tardivo kg 0,400;

2)

precoce kg 0,500.»

sono spostati all’articolo 5, di cui vanno a costituire gli ultimi paragrafi, e cosi modificati:

«Ai fini della qualificazione del prodotto con l’IGP “Radicchio Rosso di Treviso” le produzioni massime per ettaro di superficie coltivata non devono superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti:

1)

tardivo kg 12 000/ha;

2)

precoce kg 15 000/ha.

Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto finito non può superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti:

1)

tardivo kg 0,400;

2)

precoce kg 0,500.».

Il miglioramento delle tecniche produttive e di difesa fitosanitaria del radicchio in pieno campo e quindi il maggior germogliamento ed attecchimento delle piantine, l’uso di macchine ed attrezzature che rendono tempestive le lavorazioni e soprattutto le fasi di raccolta, la selezione massale tesa a migliorare la produttività delle piante, permettono oggi di ottenere una maggiore produzione ad ha rispetto al 1996, anno di ottenimento della IGP. Per questo appare opportuno adeguare le produzioni alla realtà, come suffragato da specifiche prove varietali e da relazioni tecnico-scientifiche.

Si vuole inoltre sottolineare come la temporanea conservazione in ambienti condizionati, nella fase di preimbianchimento, contribuisca al significativo aumento delle rese produttive e al contestuale miglioramento della qualità intrinseca del prodotto. Senza questa metodologia, infatti, spesso le operazioni di raccolta sarebbero mal programmate ed inefficienti a causa del protrarsi di condizioni climatiche sfavorevoli, quali eccesso di pioggia o freddo; la conservazione del prodotto in celle frigorifere dà la possibilità quindi ai produttori di programmare al meglio le fasi di raccolta tenendo appunto conto sia dell’andamento climatico sia della disponibilità di mezzi ed uomini evitando così tempi morti nel lavoro e soprattutto il rischio che il prodotto vada deperito in pieno campo a causa di condizioni meteorologiche avverse.

Le modifiche di cui sopra si applicano al punto 4.5 «Metodo di ottenimento» della scheda riepilogativa pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22.11.2007, pagina 279, serie C.

Articolo 5

Il testo dell’articolo 5 e del punto 4.5 «Metodo di ottenimento» della scheda riepilogativa:

«In caso di trapianto, questo dovrà essere effettuato entro il 31 agosto di ciascun anno.»

è così modificato:

«In caso di trapianto, questo dovrà essere effettuato entro il 10 settembre di ciascun anno.».

La modifica della data di fine trapianto si rende necessaria per contrastare le problematiche determinate dal sensibile aumento delle temperature estive e dall’allungamento delle estati dal punto di vista climatologico. Un leggero spostamento della data di trapianto permette alle piante di radicchio del tipo tardivo di superare lo stress da trapianto in maniera più efficace.

Il testo dell’articolo 5 e del punto 4.5 "Metodo di ottenimento" della scheda riepilogativa:

«1)

Le operazioni di raccolta per il “Radicchio Rosso di Treviso” tardivo si effettuano a partire dal 1° novembre e comunque dopo che la coltura abbia subito almeno due brinate, per favorire la colorazione rossa della pianta.»

è così modificato:

«Le operazioni di raccolta per il “Radicchio Rosso di Treviso” tardivo si effettuano a partire dal 20 ottobre.».

La continua attenzione dei produttori ai cambiamenti climatici ed alle esigenze commerciali tendenti sempre più a chiedere prodotti presenti con maggior continuità nel tempo, hanno reso possibile, attraverso la tecnica della selezione massale, l’individuazione, e la selezione appunto, di soggetti (piante) che ben si adattano ad un anticipo della raccolta rispettando al contempo i requisiti tipici della coltivazione del tardivo. Le caratteristiche e le qualità organolettiche di queste selezioni dipendono dall’andamento della stagione e dalle tecniche colturali ed in tale ottica le sperimentazioni fatte nel corso del tempo certificano l’ininfluenza delle due brinate previste dal disciplinare in essere. All’esame questi prodotti risultano ottenere un ottimo gradimento al consumo.

Viene eliminato, in quanto superfluo, il numero 2. posto all’inizio del paragrafo «2. Le operazioni di raccolta per il “Radicchio Rosso di Treviso” precoce si effettuano a partire dal 1o settembre.» dell’articolo 5.

Il testo dell’articolo 5 «successivo art. 6», presente alla fine del secondo paragrafo della «Fase di forzatura – imbianchimento» e alla fine della «Fase di legatura», viene modificato in «precedente art. 2», per tenere conto degli spostamenti di testo tra articoli precedentemente descritti.

Legame

Il secondo e terzo paragrafo dell’articolo 4:

«Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli appezzamenti destinati alla produzione della IGP “Radicchio Rosso di Treviso” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche.

Per la produzione del “Radicchio Rosso di Treviso” del tipo tardivo e precoce sono da considerarsi idonei i terreni freschi, profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni argillosi-sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione climatica caratterizzata da estati sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con temperature minime fino a meno 10 gradi C.»

sono spostati all’articolo 6, di cui vanno a costituire il primo e secondo paragrafo. Trattasi di una modifica di tipo redazionale.

Le modifiche di cui sopra si applicano al punto 5 «Legame» del documento unico

Dopo i primi due paragrafi, provenienti dall’articolo 4, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«I requisiti del «Radicchio Rosso di Treviso» dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani della zona di produzione. La storia, l’evoluzione, la più che secolare tradizione delle aziende e degli orticoltori della zona, le caratteristiche dei terreni, l’andamento climatico, la temperatura dell’acqua della falda freatica, comprovano ampiamente il legame della coltura del “Radicchio Rosso di Treviso” con l’ambiente dove attualmente è coltivato.».

La modifica è finalizzata a precisare ulteriormente il legame fra le caratteristiche del prodotto e la zona di produzione.

Etichettatura

Il testo dell’articolo 8:

«L’inizio delle operazioni di ciascuna tornata di raccolta deve venire progressivamente annotato, a cura del conduttore, in un’apposita scheda aziendale.

Il conduttore denuncia altresì all’Organismo indicato all’articolo precedente, per ciascuna tipologia di radicchio, le singole quantità di prodotto finito pronto per la cessione al mercato, ottenuto dalla tornata produttiva.

Il conduttore provvederà contestualmente ad indicare detto quantitativo sulla scheda aziendale, annotando la data di consegna al confezionatore, ad eccezione del caso in cui egli provveda direttamente alle operazioni di confezionamento.»

è soppresso e sostituito dal testo dell’articolo 9.

La soppressione del testo dell’articolo 8 è giustificata in quanto i contenuti del medesimo trovano la loro applicazione nel nuovo testo dell’articolo 4.

Il seguente testo dell’articolo 9 e del punto 4.5 «Metodo di ottenimento» della scheda riepilogativa:

«Per l’immissione al consumo il radicchio che si fregia della IGP “Radicchio Rosso di Treviso” deve essere confezionato:

a)

in contenitori idonei di dimensioni di base di cm 30 x 50 o 30 x 40 e per una capienza massima pari a 5 kg di prodotto;

b)

in contenitori idonei di dimensione di base di cm 40 x 60 e per una capienza massima pari a 7,5 kg di prodotto;

c)

in contenitori idonei di dimensioni diverse purché non eccedenti nel peso i 2 kg di prodotto.

Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa venire estratto senza la rottura del sigillo.»

è così modificato:

«Per l’immissione al consumo il radicchio che si fregia della IGP “Radicchio Rosso di Treviso” deve essere confezionato in appositi contenitori idonei a contenere prodotti alimentari, purché non eccedenti il peso complessivo di kg 10. È ammesso il confezionamento dei cespi in forma singola anche attraverso l’utilizzo di idonei sacchetti “monocespo” in materiale per alimenti.

Nel caso di prodotto destinato alla trasformazione questo potrà essere commercializzato all’interno di appositi contenitori (bins), purché non eccedenti il peso netto di 250 kg.

Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura sigillante quale elemento di garanzia per il consumatore finale. Nel caso di vendita al dettaglio in confezioni superiori ad 1 kg di peso netto, il prodotto potrà venire estratto dalle cassette, con conseguente rottura del sigillo, e ceduto in cespi singoli al consumatore finale.».

Grazie alle continue innovazioni prodotte dall’industria degli imballaggi e vista l’esigenza di attivare politiche di marketing sempre più efficaci ed accattivanti, unite alle esigenze della moderna distribuzione e dei consumatori, si rende necessaria, una maggiore elasticità e innovazione nella scelta dell’imballaggio. Inoltre l’esigenza di fornire il prodotto alle industrie di trasformazione in contenitori più adatti alle esigenze di movimentazione e lavorazione e conseguente riduzione dei costi di lavorazione impongono l’utilizzo di appositi bins della capacità fino a kg 250.

Alla previsione obbligatoria della presenza di una copertura sigillante, che continua ad applicarsi per i contenitori di «Radicchio Rosso di Treviso» IGP, si aggiunge una nuova disposizione che riguarda i punti vendita, all’interno dei quali è consentita l’apertura delle confezioni di peso netto superiore a 1 kg per permettere la vendita dei singoli cespi al consumatore finale, visto che raramente il consumatore acquista una intera cassetta di peso netto superiore a 1 kg.

Le modifiche di cui sopra si applicano al punto 3.6 del documento unico.

Il testo, dell’articolo 9 e del punto 4.8 «Etichettatura» della scheda riepilogativa:

«Sui contenitori stessi devono essere indicati in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture “Radicchio Rosso di Treviso” IGP accompagnate dalla specificazione “tardivo” o “precoce”. Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o confezionatore;

peso netto all’origine, nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.»

è così modificato:

«Sui contenitori stessi, anche attraverso apposite etichette, devono essere indicati in caratteri di stampa ben visibili le diciture «Radicchio Rosso di Treviso» IGP accompagnate dalla specificazione “tardivo” o “precoce”. Sui medesimi contenitori potranno essere altresì riportate anche eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.».

Viene introdotta la possibilità di apporre le indicazioni previste dal disciplinare «anche attraverso apposite etichette» in quanto il radicchio può venire confezionato in imballi anonimi tipo cassette di plastica senza logo e grafica aziendale; pare quindi corretto inserire questa precisazione.

Si evidenzia, inoltre, come le indicazioni volte ad identificare il prodotto ed il soggetto/azienda, nonché le indicazioni sulla tracciabilità, siano obbligatorie e definite da norme. Pertanto, ciò che venisse indicato «in più», oltre a quanto previsto dalle leggi, non potrebbe che avere carattere facoltativo e non obbligatorio.

Viene introdotto il seguente paragrafo all’articolo 9 del disciplinare:

«Nel caso di contenitori contenenti la tipologia precoce ed in cui il prodotto non sia visibile ad occhio nudo, la dicitura “precoce” dovrà accompagnare il nome della denominazione anche sul contenitore ed avere caratteri dalle medesime dimensioni.».

La modifica è finalizzata a consentire l’individuazione della tipologia di «Radicchio Rosso di Treviso» IGP precoce nel caso in cui il prodotto confezionato non sia visibile ad occhio nudo.

Le modifiche di cui sopra si applicano al punto 3.6 del documento unico.

Si introducono i seguenti loghi delle due tipologie della denominazione nel documento unico.

radicchio rosso di treviso.jpg

Altro

Organismo di controllo

Il testo dell’articolo 7:

«Al fine di controllare le fasi di produzione, e confezionamento della IGP «Radicchio Rosso di Treviso» vengo attivati presso l’Organismo autorizzato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 gli elenchi dei produttori e confezionatori che intendono avvalersi dell’IGP per le relative tipologie di radicchio.

Hanno titolo alla iscrizione nel precitato elenco i produttori di radicchio, conduttori a qualsiasi titolo di un fondo rientrante nella zona delimitata all’art. 3 del presente disciplinare, dagli stessi destinato alla coltivazione di «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo e/o precoce.

I produttori ai fini di utilizzare l’IGP «Radicchio Rosso di Treviso», sono tenuti ad iscriversi per ogni campagna produttiva al precitato elenco, dichiarando annualmente le tipologie, le superfici coltivate ed i quantitativi prodotti e consegnati al confezionatore.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata all’Organismo di controllo autorizzato entro il 31 maggio di ogni anno con le modalità previste nel piano di controllo.

I confezionatori hanno l’obbligo di inviare all’Organismo di controllo autorizzato la dichiarazione della produzione annuale confezionata ripartita secondo le tipologie utilizzate.»

è soppresso e sostituito dal seguente testo:

«La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è CSQA Certificazioni s.r.l. con sede a Thiene (VI), Via San Gaetano n. 74, tel. +39 0445313011, fax +39 0445313070, e-mail: csqa@csqa.it, PEC: csqa@legalmail.it».

La soppressione del primo, terzo, quinto e sesto paragrafo dell’articolo 7 è giustificata, in quanto i contenuti dei medesimi trovano la loro esplicitazione, anche se riformulati, nel nuovo testo dell’articolo 4.

Il secondo paragrafo dell’articolo 7 è soppresso, in quanto ritenuto superfluo alla luce del contenuto del nuovo primo paragrafo dell’articolo 3.

Il quarto paragrafo è soppresso, in quanto le indicazioni in esso contenute sono previste dal piano dei controlli.

Con la modifica, inoltre, vengono adeguati i riferimenti normativi e viene indicato l’organismo di controllo incaricato a svolgere i controlli sul rispetto del disciplinare di produzione.

La modifica riguarda anche il punto 4.7 «Struttura di controllo» della scheda riepilogativa.

Modifiche redazionali

I titoli degli articoli del disciplinare di produzione sono rinominati come segue:

 

L’articolo 1 «Denominazione del prodotto» viene rinominato «Denominazione».

 

L’articolo 2 «Utilizzazione» viene rinominato «Descrizione del prodotto».

 

L’articolo 3 «Zona di produzione» viene rinominato «Zona geografica delimitata».

 

L’articolo 4 «Caratteristiche ambientali» viene rinominato «Prova dell’origine».

 

L’articolo 5 «Modalità di coltivazione» viene rinominato «Metodo di ottenimento del prodotto».

 

L’articolo 6 «Caratteristiche al consumo» viene rinominato «Legame fra il prodotto e la zona di produzione».

 

L’articolo 7 «Rintracciabilità e controllo» viene rinominato «Organismo di controllo».

 

L’articolo 8 «Denuncia di produzione» viene rinominato «Etichettatura».

 

Al punto 4.2 «Descrizione», secondo trattino, della scheda riepilogativa (GU C 279 del 22.11.2007, pag. 13) si segnala e si corregge un evidente refuso: è scritto «costala» invece di «costola». La modifica non interessa il disciplinare di produzione.

 

Al punto 4.3 «Zona geografica» della scheda riepilogativa si segnala e si corregge un evidente refuso sfuggito nella trascrizione di un comune in provincia di Padova: è scritto «Camposanpiero» invece di «Camposampiero». La modifica interessa il disciplinare di produzione.

DOCUMENTO UNICO

«RADICCHIO ROSSO DI TREVISO»

n. UE: PGI-IT-1514-AM02 – 5.6.2020

DOP ( ) IGP (X)

1.   Denominazione (denominazioni)

«Radicchio Rosso di Treviso»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6 – Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Le colture destinate alla produzione della IGP «Radicchio Rosso di Treviso» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite - specie Cichorium intybus L. - varietà silvestre, che comprende i tipi tardivo o precoce.

All’atto dell’immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall’IGP «Radicchio Rosso di Treviso» deve presentare le seguenti caratteristiche:

«Radicchio Rosso di Treviso» tardivo

a)

aspetto: germogli regolari, uniformi e dotati di buona compattezza; foglie serrate, avvolgenti che tendono a chiudere il cespo nella parte apicale; cespo corredato di una porzione di radice fittonante perfettamente tolettata e di lunghezza proporzionale alla dimensione del cespo, comunque non superiore a 6 cm;

b)

colore: lembo fogliare rosso vinoso intenso con nervature secondarie appena accennate; costola dorsale (nervatura principale) bianca;

c)

sapore: costola dorsale di sapore gradevolmente amarognolo e croccante nella consistenza;

d)

calibro: (dei cespi) peso minimo 100 g, diametro minimo al colletto 3 cm, lunghezza (senza fittone) 10-25 cm.

I cespi di calibro inferiore del «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo possono essere destinati esclusivamente alla trasformazione.

Il profilo merceologico del «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo è così definito:

perfetto grado di maturazione;

spiccata colorazione rosso-brillante del lembo fogliare;

nervatura principale di color bianco;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio-grande;

uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi;

tolettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;

fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 6 cm.

«Radicchio Rosso di Treviso» precoce

a)

aspetto: cespo voluminoso, allungato, ben chiuso, corredato da modesta porzione di radice;

b)

colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale molto accentuata, di color bianco che si dirama in molte piccole penninervie nel rosso intenso del lembo fogliare notevolmente sviluppato;

c)

sapore: foglie dal sapore leggermente amarognolo e di consistenza mediamente croccante;

d)

calibro: (dei cespi) peso minimo 150 g, lunghezza del cespo (senza radice) 15-25 cm.

Il profilo merceologico del «Radicchio Rosso di Treviso» precoce è così definito:

perfetto grado di maturazione;

colorazione rosso-brillante del lembo fogliare interrotta da fini nervature bianche;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio-grande;

uniformità nel calibro dei cespi;

tolettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;

fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 4 cm.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le operazioni di semina, coltivazione, raccolta, pre-forzatura, forzatura-imbianchimento, legatura e tolettatura devono essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni indicati al successivo punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le operazioni di confezionamento, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni indicati al successivo punto 4, al fine di preservare il «Radicchio Rosso di Treviso» da scadimento qualitativo dovuto a traumi o lesioni che determinano annerimenti e alterazioni delle caratteristiche qualitative, nel corso della fase di trasporto del prodotto non confezionato.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Per l’immissione al consumo il radicchio che si fregia della IGP «Radicchio Rosso di Treviso» deve essere confezionato in appositi contenitori idonei a contenere prodotti alimentari, purché non eccedenti il peso complessivo di kg 10. È ammesso il confezionamento dei cespi in forma singola anche attraverso l’utilizzo di idonei sacchetti «monocespo» in materiale per alimenti.

Nel caso di prodotto destinato alla trasformazione questo potrà essere commercializzato all’interno di appositi contenitori (bins), purché non eccedenti il peso netto di 250 kg.

Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura sigillante quale elemento di garanzia per il consumatore finale. Nel caso di vendita al dettaglio in confezioni superiori ad 1 kg di peso netto, il prodotto potrà venire estratto dalle cassette, con conseguente rottura del sigillo, e ceduto in cespi singoli al consumatore finale.

Sui contenitori stessi, anche attraverso apposite etichette, devono essere indicati in caratteri di stampa ben visibili le diciture «Radicchio Rosso di Treviso» IGP accompagnate dalla specificazione «tardivo» o «precoce». Sui medesimi contenitori potranno essere altresì riportate anche eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, inoltre, dovrà essere sempre apposto il logo identificativo dell’IGP utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i rapporti indicati; specificando altresì la tipologia "precoce" o "tardivo".

Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, è costituito da una composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia la scritta «Radicchio Rosso di Treviso» IGP, il tutto riquadrato da una bordatura rossa.

Tipo di carattere: Rockwell condensed

Colore logo: Rosso = Magenta 100 % - Yellow 80 % - Cyan 30 %.

L’indicazione "precoce" o "tardivo" è apposta in caratteri bianchi su una campitura rossa accanto alla riproduzione fotografica del corrispondente «Radicchio Rosso di Treviso».

Il logo, inoltre, potrà essere inserito - a cura del soggetto preposto - anche nell’apposito sigillo.

Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio Rosso di Treviso IGP» o «Radicchio di Treviso IGP» dovrà avere dimensioni, significativamente inferiori alle stesse.

Nel caso di contenitori contenenti la tipologia precoce ed in cui il prodotto non sia visibile dall’esterno, la dicitura «precoce» dovrà accompagnare il nome della denominazione anche sul contenitore ed avere caratteri delle medesime dimensioni.

radicchio rosso di treviso.jpg

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione e confezionamento del «Radicchio Rosso di Treviso» del tipo tardivo comprende, nell’ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia, l’intero territorio amministrativo dei comuni di seguito elencati.

Provincia di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero Branco.

Provincia di Padova: Piombino Dese, Trebaseleghe.

Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Scorzè.

La zona di produzione e confezionamento del «Radicchio Rosso di Treviso» del tipo precoce comprende, nell’ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia, l’intero territorio amministrativo dei comuni di seguito elencati.

Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco.

Provincia di Padova: Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe.

Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

5.   Legame con la zona geografica

I requisiti del «Radicchio Rosso di Treviso» dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani della zona di produzione.

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli appezzamenti destinati alla produzione della IGP «Radicchio Rosso di Treviso» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche indicate al punto 3.2.

Per la produzione del «Radicchio Rosso di Treviso» del tipo tardivo e precoce sono da considerarsi idonei i terreni freschi, profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni argillosi-sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione climatica caratterizzata da estati sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con temperature minime fino a meno 10 gradi C.

La storia, l’evoluzione, la più che secolare tradizione delle aziende e degli orticoltori della zona, le caratteristiche dei terreni, l’andamento climatico, la temperatura dell’acqua della falda freatica, comprovano ampiamente il legame della coltura del «Radicchio Rosso di Treviso» con l’ambiente dove attualmente è coltivato.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’homepage del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».

 

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