Ribeira Sacra Dop - Spagna - modifica ordinaria disciplinare

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Domo Rosada Sardinia Affitti brevi

 

 

La modifica proposta per i vini Ribeira Sacra Dop consiste nella soppressione dell’ultimo paragrafo della sezione 3 del disciplinare, relativa alle pratiche enologiche specifiche. Tale paragrafo stabilisce che ai vini di una determinata annata possono essere aggiunti, fino a un massimo del 15 %, vini provenienti dalla vendemmia precedente e, in anni eccezionali, anche dalla vendemmia di due anni prima.
La modifica è giustificata dal fatto che attualmente i vini presentano caratteristiche che consentono di consumarli diversi anni dopo l’elaborazione, come pure dal fatto che alcune cantine imbottigliano il vino, una volta stabilizzato, solo dopo che questo è rimasto per almeno un anno in deposito.

Dop  ribeira-sacra-dop  Es

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 435/05)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«RIBEIRA SACRA»

PDO-ES-A1128-AM03

Data della comunicazione: 15.9.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Soppressione delle limitazioni al taglio di diverse annate.

MODIFICA:

 

La modifica proposta consiste nella soppressione dell’ultimo paragrafo della sezione 3 del disciplinare, relativa alle pratiche enologiche specifiche. Tale paragrafo stabilisce che ai vini di una determinata annata possono essere aggiunti, fino a un massimo del 15 %, vini provenienti dalla vendemmia precedente e, in anni eccezionali, anche dalla vendemmia di due anni prima.

 

Il punto 3.b del disciplinare di produzione e il punto 5.a del documento unico sono pertanto modificati di conseguenza.

 

Tale modifica è da considerarsi ordinaria dal momento che non interessa nessuna delle fattispecie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.

MOTIVAZIONE:

 

La disposizione di cui è proposta la soppressione risulta più restrittiva rispetto a quanto statuito dalla normativa vitivinicola generale, dal momento che l’unica condizione stabilita dall’articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione affinché sull’etichetta di un vino possa figurare una determinata annata è che almeno l’85 % delle uve utilizzate siano state vendemmiate in tale annata. In altre parole, il 15 % rimanente può provenire da qualsiasi vendemmia, senza limiti di anni.

 

La modifica è giustificata dal fatto che attualmente i vini presentano caratteristiche che consentono di consumarli diversi anni dopo l’elaborazione, come pure dal fatto che alcune cantine imbottigliano il vino, una volta stabilizzato, solo dopo che questo è rimasto per almeno un anno in deposito. La pandemia da COVID-19, inoltre, ha colpito duramente il settore vinicolo, a causa delle difficoltà di esportare i prodotti e delle limitazioni imposte alle attività di ospitalità e di ristorazione, con un impatto molto significativo sulla commercializzazione dei vini della denominazione di origine in questione. Tale circostanza, unitamente alla possibilità che l’emergenza sanitaria possa ripetersi in futuro, giustifica la necessità di misure come quella descritta, volte ad agevolare la commercializzazione dei vini.


DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Ribeira Sacra

ribeira-sacra-dop

2.   Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

VINO ROSSO: Ribeira Sacra Súmmun tinto e Ribeira Sacra tinto

Ribeira Sacra Súmmun tinto:

Aspetto: limpido e brillante, veste di intensità medio-alta, colore rosso tra il rosso ciliegia e il rosso porpora.

Olfatto: sentori fruttati di almeno una delle categorie seguenti: bacche rosse (frutti di bosco) o frutta da albero (frutti rossi con nocciolo).

Gusto: franco, aromi di una delle categorie seguenti: bacche rosse o frutta da albero, equilibrato nel rapporto tra alcool, acidità e astringenza, con persistenza del ricordo aromatico del vino.

Ribeira Sacra tinto:

Aspetto: limpido e brillante, veste di intensità medio-alta, colore rosso tra il rosso ciliegia e il rosso porpora.

Olfatto: sentori fruttati di almeno una delle categorie seguenti: bacche rosse (frutti di bosco) o frutti da albero (frutti rossi a nocciolo).

Gusto: franco, aromi della categoria bacche rosse o frutti da albero, equilibrato nel rapporto tra alcool, acidità e astringenza, con persistenza aromatica del vino.

*

I limiti dei parametri non segnalati rispettano la normativa vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

11

Acidità totale minima:

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

11,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

120

VINO BIANCO: Ribeira Sacra Súmmum blanco

Aspetto: limpido e brillante, colore giallo tra il pallido e il dorato.

Olfatto: franco, sentori della categoria frutta da albero (frutti bianchi a granella e a nocciolo).

Gusto: franco, aromi della categoria frutta da albero, equilibrato nel rapporto tra alcool e acidità, con persistenza del ricordo aromatico del vino.

*

I limiti dei parametri non segnalati rispettano la normativa vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

11

Acidità totale minima:

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

11,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

160

VINO ROSSO: Ribeira Sacra Súmmun Barrica tinto e Ribeira Sacra Súmmun Garda tinto

I vini commercializzati con la menzione «barrica» devono essere conformi, oltre a quanto stabilito nei punti precedenti a seconda del tipo di vino, anche alle seguenti caratteristiche:

Olfatto: sentore di almeno una delle categorie seguenti: spezie, legno o rovere.

Gusto: aroma di almeno una delle categorie seguenti: spezie, legno o rovere.

*

I limiti dei parametri non segnalati rispettano la normativa vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

12

Acidità totale minima:

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

16,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

140

VINO BIANCO: Ribeira Sacra Barrica blanco e Ribeira Sacra Garda blanco

I vini commercializzati con la menzione «barrica» devono essere conformi, oltre a quanto stabilito nei punti precedenti a seconda del tipo di vino, anche alle seguenti caratteristiche:

Olfatto: sentore di almeno una delle categorie seguenti: spezie, legno o rovere.

Gusto: aroma di almeno una delle categorie seguenti: spezie, legno o rovere.

*

I limiti dei parametri non segnalati rispettano la normativa vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

12

Acidità totale minima:

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

16,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

160

VINO ROSATO: Ribeira Sacra Súmmum rosado

Aspetto: limpido e brillante, veste di intensità bassa o media, colore tra il rosa pallido e il rosso ciliegia.

Olfatto: sentori fruttati di almeno una delle categorie seguenti: frutti di bosco o frutti rossi a nocciolo.

Gusto: franco, aromi di una delle categorie seguenti: frutti di bosco o frutti rossi con nocciolo, equilibrato nel rapporto tra alcool e acidità, con persistenza aromatica del vino.

*

I limiti dei parametri non segnalati rispettano la normativa vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

11

Acidità totale minima:

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

11,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

120

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

La resa massima di estrazione non è superiore a 69 litri di vino per 100 chilogrammi di uva. Per i vini rosati, non è superiore a 40 litri di vino per 100 chilogrammi di uva.

Per poter utilizzare la menzione «barrica», i vini devono essere stati sottoposti a un processo di invecchiamento in botti di legno secondo i seguenti requisiti in termini di durata minima e volume massimo:

vini rossi: minimo di 6 mesi in botti della capacità massima di 500 l;

vini bianchi: minimo di 3 mesi in botti di legno della capacità massima di 600 l.

Per poter utilizzare la menzione «Garda», i vini devono essere stati sottoposti a un processo di invecchiamento di minimo 7 mesi per i vini rossi e 4 mesi per i vini bianchi, in contenitori di legno, cemento o altri materiali consentiti dalla legislazione alimentare, diversi dall’acciaio e dal poliestere, con i seguenti requisiti in termini di volume:

vini rossi:

contenitori in legno di volume compreso tra 225 e 10 000 l

contenitori in cemento o altri materiali di volume fino a 5 000 l;

vini bianchi:

contenitori in legno di volume compreso tra 225 e 8 000 l

contenitori in cemento o altri materiali di volume fino a 5 000 l.

Limitazioni in materia di vinificazione

Raccomandate o principali sono le varietà rosse Mencía, Brancellao, Merenzao, Sousón, Caíño tinto, Caíño longo e Caíño bravo e le varietà bianche Godello, Loureira, Treixadura, Dona branca, Albariño, Torrontés, Branco lexítimo e Caíño blanco. I vini che recano la menzione «Súmmum» sono elaborati con un minimo dell’85 % di tali varietà. I vini rossi che non sono commercializzati come «Súmmum» sono elaborati con un minimo del 70 % della varietà Mencía.

Non è consentito utilizzare torchi continui e macchine per la pigiatura ad azione centrifuga ad alta velocità.

Non è permesso il ricorso a pratiche che prevedono il preriscaldamento dell’uva o il riscaldamento dei mosti o dei vini in presenza delle vinacce per forzare l’estrazione del materiale colorante.

Nell’elaborazione dei vini rosati Ribeira Sacra, il tempo di macerazione del mosto con vinacce non supera le 48 ore.

Nel corso della vinificazione o dei successivi processi non è consentito l’uso di pezzi di legno di quercia.

Pratica colturale

La vendemmia è effettuata con la massima cura, raccogliendo le uve esclusivamente a mano in cassette da vendemmia autorizzate dal Consejo Regulador, e per l’elaborazione dei vini protetti sono utilizzate solo uve sane, con il grado di maturazione necessario.

b.   Rese massime

Varietà rosse

9 500 chilogrammi di uve per ettaro

Varietà rosse

65,55 ettolitri per ettaro

Varietà bianche

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

Varietà bianche

82,80 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica delimitata è composta da cinque sottozone che comprendono parte dei comuni elencati di seguito:

sottozona di Amandi: Sober e Monforte de Lemos;

sottozona di Chantada: Portomarín, Taboada, Chantada, Carballedo e A Peroxa;

sottozona di Quiroga-Bibei: Monforte de Lemos, A Pobra de Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, a Pobra de Trives, Manzaneda e San Xoán de Río;

sottozona di Ribeiras do Miño: Paradela, O Saviñao, Pantón, Sober e Monforte de Lemos;

sottozona di Ribeiras do Sil: A Teixeira, Parada do Sil, Castro Caldelas e Nogueira de Ramuín.

Tali comuni sono distribuiti tra le province di Lugo e Ourense, nella Comunità autonoma di Galizia.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

ALBARIN BLANCO - BRANCO LEXITIMO

ALBARIÑO

BRANCELLAO

CAÍÑO BLANCO

CAÍÑO BRAVO

CAÍÑO LONGO

CAÍÑO TINTO

DOÑA BLANCA - DONA BRANCA

GODELLO

LOUREIRA - LOUREIRO BLANCO

MENCÍA

MERENZAO

SOUSÓN

TORRONTÉS

TREIXADURA

8.   Descrizione del legame/dei legami

Il principale tratto distintivo di tali vini è il tipo di viticoltura (chiamata «viticoltura eroica»), condotta in terrazze ubicate su pendii ripidi che danno vita a un impressionante paesaggio antropizzato. La particolare orografia determina l’esistenza di numerosi microclimi, per cui la scelta dell’altitudine e dell’orientamento è fondamentale per ottenere una maturazione adeguata. Le uve utilizzate, inoltre, sono principalmente di varietà autoctone, selezionate dai vitivinicoltori nel corso dei secoli e adatte al clima e al terreno della zona. A essere elaborati sono principalmente vini rossi, tra cui predomina la varietà Mencía, che consentono di ottenere vini color ciliegia fruttati e dall’acidità equilibrata.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettaura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione supplementare:

deroga al requisito di produrre nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

la zona di produzione è costituita principalmente da aree caratterizzate da pendii dalle forti pendenze, con conseguenti difficoltà a costruire cantine. Per tale motivo è consentita l’elaborazione in cantine costruite sui terreni di alcune «paroisses» confinanti con la zona di produzione, nelle sottozone e nei comuni seguenti:

Amandi: Sober;

Chantada: Carballedo, A Peroxa, Portomarín, Taboada e Chantada;

Ribeiras do Miño: Pantón e O Saviñao;

Ribeiras do Sil: A Teixeira e Castro Caldelas.

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione supplementare:

condizionamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

il vino deve essere imbottigliato nella zona di origine. Il trasporto e l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione ed elaborazione possono compromettere la qualità del vino, che rischia di essere esposto a fenomeni di ossidoriduzione, variazioni di temperatura ed altro. Tale rischio è tanto più grave quanto maggiore è la distanza percorsa. L’imbottigliamento nella zona di origine consente di mantenere inalterate le caratteristiche e la qualità del prodotto.

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

il nome della denominazione di origine è riportato in caratteri di altezza pari o superiore a 4 mm. Il nome della sottozona e della varietà, ove indicato, è riportato in caratteri di dimensioni non superiori alla metà dell’altezza dei caratteri utilizzati per il nome della DOP.

L’uso del marchio commerciale è obbligatorio. Quando sono impiegati marchi utilizzati anche in altre denominazioni di origine, la menzione «Ribeira Sacra» figura nello stesso campo visivo della denominazione del marchio commerciale ed è riportata in dimensioni almeno tre volte superiori rispetto a quelle del marchio commerciale, sullo stesso sfondo e con lo stesso tipo di carattere.

Una controetichetta numerata, comprensiva del logo della denominazione di origine, è apposta su tutte le bottiglie.

Link al disciplinare del prodotto

https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/produtos/en-tramitacion/PLIEGO_DE_CONDICIONES_DO_RIBEIRA_SACRA_julio_2020_final.pdf

 

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