Ribera del Guadiana Dop - Spagna - modifica disciplinare
Nei precedenti disciplinari di produzione, ai vini Ribera del Guadiana non era associata alcuna menzione, come previsto invece per altre vinificazioni. Per questo motivo, e al fine di associare una menzione a ogni vinificazione, viene introdotta la menzione «joven», che indica la vinificazione di vini bianchi, rosati e rossi senza passaggio in contenitori di legno.
Analogamente, i vini rossi che recavano la menzione «otras elaboraciones en barrica» (altre vinificazioni in botte) recano ora la menzione «vino de guarda» (vino da invecchiamento).
«RIBERA DEL GUADIANA»
PDO-ES-A1295-AM03
Data della comunicazione: 29.9.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Nuove menzioni dei vini
MODIFICA:
I vini bianchi, rosati e rossi prodotti senza l’utilizzo di contenitori in legno assumono la denominazione «joven» (vini giovani di pronto consumo).
Nei precedenti disciplinari di produzione, a tali vini non era associata alcuna menzione, come previsto invece per altre vinificazioni. Per questo motivo, e al fine di associare una menzione a ogni vinificazione, viene introdotta la menzione «joven», che indica la vinificazione di vini bianchi, rosati e rossi senza passaggio in contenitori di legno.
Analogamente, i vini rossi che recavano la menzione «otras elaboraciones en barrica» (altre vinificazioni in botte) recano ora la menzione «vino de guarda» (vino da invecchiamento).
La modifica interessa le sezioni 2 e 3 del disciplinare di produzione e le sezioni 4 e 5.a del documento unico.
Tale modifica è considerata ordinaria poiché non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
MOTIVAZIONE:
La menzione «joven» identifica i prodotti interessati per distinguerli dai vini che subiscono un processo di invecchiamento più o meno prolungato in contenitori di legno.
Quanto al «vino de guarda», dal 2011 anno in cui è stato redatto il disciplinare, la certificazione della menzione «otras elaboraciones» (altre vinificazioni) non è mai stata praticamente utilizzata per la mancanza di comprensione del nome da parte degli operatori, sebbene, dal punto di vista concettuale, esista sul mercato una domanda di vini con minore invecchiamento in contenitori di legno.
2. Modifiche del titolo alcolometrico, del tenore di zuccheri e dell’acidità volatile
MODIFICA:
Sono apportate le modifiche seguenti:
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per i vini bianchi «joven»:
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per i vini bianchi in contenitori di legno:
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per i vini rosati:
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per i vini rossi «joven»:
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per i vini rossi elaborati in contenitori di legno:
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La modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.
Tale modifica è considerata ordinaria poiché non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
MOTIVAZIONE:
Dalla stesura del disciplinare di produzione nel 2011 sono intervenuti importanti cambiamenti sui mercati vinicoli e il consumatore richiede sempre più spesso vini con un minore titolo alcolometrico e nuove tipologie di vini con un maggiore tenore di zuccheri totali.
Inoltre gli operatori della denominazione di origine hanno chiesto di adeguare al limite legale i limiti analitici previsti dal disciplinare di produzione per quanto riguarda la maggior parte dei parametri, lasciando a ciascun operatore la facoltà di stabilire requisiti più stringenti in base alle proprie specifiche.
Per tutti i nuovi sottotipi di vino aggiunti (in ragione del loro tenore di zuccheri) il limite massimo di anidride solforosa deve corrispondere a quello legalmente fissato nella legislazione dell’Unione.
3. Modifica delle descrizioni organolettiche
MODIFICA:
A seguito dell’accreditamento dell’organismo di controllo secondo la norma UNE-EN 170025, nonché del cambiamento della metodologia per l’analisi organolettica, occorre apportare le modifiche seguenti:
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il parametro «Gusto» è ora definito «Aroma»; |
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il parametro «Equilibrio» è ora definito «Gusto-Equilibrio»; |
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viene aggiunta la presenza di «Odori e Aromi floreali o di fermentazione»; |
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viene aggiunta la possibilità di indicare le note dolci nel parametro «Gusto-Equilibrio» dei vini semisecchi, semidolci e dolci; |
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vengono aggiunte nuove tonalità; |
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nei vini rossi il parametro «Intensità» è definito ora «Veste». |
La modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.
Tale modifica è considerata ordinaria poiché non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
MOTIVAZIONE:
Il 31 luglio 2015 il Consejo Regulador (organismo di controllo) per la denominazione di origine «Ribera del Guadiana» (vincal laboratorios) ha ottenuto l’accreditamento secondo la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per l’analisi organolettica dei vini.
Tale accreditamento ha comportato le modifiche seguenti.
MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEI PARAMETRI DI ANALISI DELLE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE.
Al fine di ottenere l’accreditamento è stata sviluppata una metodologia in cui, secondo l’allegato tecnico, i descrittori che vengono analizzati nel parametro GUSTO (dolcezza, acidità, titolo alcolometrico, anidride carbonica) corrispondevano al parametro EQUILIBRIO del precedente disciplinare.
Analogamente, i descrittori che vengono analizzati nel parametro AROMA (fruttato, floreale e aromi di fermentazione, legnosi e tostati) corrispondevano ai descrittori definiti nel parametro GUSTO del precedente disciplinare.
Per tali motivi sono state effettuate le modifiche seguenti:
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il parametro GUSTO è ora definito AROMA; |
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il parametro EQUILIBRIO è ora definito GUSTO-EQUILIBRIO. |
AGGIUNTA DI NUOVI DESCRITTORI ALLE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE.
Il metodo di analisi accreditato stabilisce il riconoscimento separato dei descrittori dei parametri ODORE e AROMA, consentendo di osservare la presenza ricorrente dei descrittori FLOREALE e AROMI DI FERMENTAZIONE in vini di determinate varietà che non erano contemplati dal precedente disciplinare.
Per tali motivi sono state effettuate le modifiche seguenti:
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aggiunta dei descrittori FLOREALE e AROMI DI FERMENTAZIONE in maniera non esclusiva nel parametro ODORE, per i vini bianchi, rosati e rossi della tipologia SENZA VINIFICAZIONE IN CONTENITORI DI LEGNO. |
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aggiunta dei descrittori FLOREALE e AROMI DI FERMENTAZIONE in maniera non esclusiva nel parametro AROMA, per i vini bianchi, rosati e rossi della tipologia SENZA VINIFICAZIONE IN CONTENITORI DI LEGNO. |
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DEI NUOVI SOTTOTIPI DELLA CATEGORIA VINO.
A seguito dell’aggiunta di nuovi sottotipi di vino è stato necessario determinare le caratteristiche organolettiche dei sottotipi semisecco, semidolce e dolce delle diverse menzioni dei vini.
4. Modifiche delle pratiche enologiche
MODIFICA:
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a seguito dell’aggiunta dei vini semisecchi, semidolci e dolci viene integrato il relativo procedimento di vinificazione; |
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per la necessità di uniformare i periodi di invecchiamento delle menzioni fermentado en barrica, tinto roble, vino de guarda, crianza, reserva e gran reserva, viene aggiunta la data di inizio del processo di invecchiamento; |
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per la necessità di uniformare le dimensioni dei contenitori per l’invecchiamento dei vini, per le menzioni «Tinto Roble» e «Vino de Guarda» viene aumentata la dimensione dei contenitori fino al massimo consentito per legge; |
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viene eliminata la fermentazione parziale nei vini bianchi o rossi fermentati in botte. |
La modifica interessa la sezione 3 del disciplinare di produzione e la sezione 5.a del documento unico.
Tale modifica è considerata ordinaria poiché non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
MOTIVAZIONE:
Il disciplinare di produzione contemplava i sottotipi semisecco, semidolce e dolce solo per i vini bianchi «joven» e indicava che la vinificazione aveva luogo secondo la regolamentazione in vigore. Con l’estensione di tali sottotipi anche ad altri tipi di vino è parso opportuno specificare di quale regolamentazione si tratta.
Inoltre, sebbene non fosse disciplinata, la data di inizio del processo di invecchiamento per i vini con passaggio in legno era stabilita secondo il regolamento interno del Consejo Regulador, in funzione del normale periodo di vendemmia nella zona di produzione, che solitamente ha luogo nei mesi di agosto e settembre. Di conseguenza, è parso opportuno uniformare la data e indicarla nel disciplinare.
Dal 2011, anno in cui è stato redatto il disciplinare e dopo anni di applicazione dello stesso, gli operatori della denominazione di origine hanno chiesto di adeguare ai limiti di legge le norme applicabili alla dimensione dei contenitori.
Infine, è eliminata la possibilità di vinificare con fermentazione parziale in botte, dato che le cantine che producono questo tipo di vino utilizzano sempre e integralmente la fermentazione in botti di rovere, senza miscelarlo con vini sottoposti a altri tipi di fermentazione.
5. Tipi di controetichette
MODIFICA:
Sono introdotti i tipi di controetichette di cui dovrà essere munito ogni tipo di vino.
La modifica interessa la sezione 8 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico.
Tale modifica è considerata ordinaria poiché non riguarda nessuno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
MOTIVAZIONE:
La necessità di assegnare a ogni tipo di vino un tipo di controetichetta è introdotta per i motivi seguenti:
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assegnare un tipo di controetichetta al tipo di vino «Fermentado en Barrica», per cui non è previsto un tipo specifico di controetichetta; |
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assegnare al tipo di vino «Joven» il tipo di controetichetta «Cosecha» (raccolta), per eliminare la confusione fra i due termini. |
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Ribera del Guadiana
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
VINO BIANCO
Aspetto.
Limpidezza: vini limpidi o con modesto precipitato tartarico. Tonalità: sfumature da gialle a dorate.
Olfatto.
Odore: presenza di odori fruttati E/O floreali E/O di fermentazione E/O legnosi e tostati.
Gusto.
Aroma: Aroma con presenza di aromi fruttati E/O floreali E/O di fermentazione E/O legnosi e tostati.
Gusto-Equilibrio: rapporto tra alcol e acidità in equilibrio. Possono presentare note dolci. Persistenza: persistenza aromatica prolungata.
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Limite massimo di anidride solforosa quando il tenore di zuccheri è uguale o superiore a 5 g/l: 240 mg/l. |
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Per i vini bianchi prodotti in contenitori di legno, l’acidità volatile massima sarà pari a: 1 gr/l fino al 10 % di vol. di alcol più 0,06 gr/l per ogni grado alcolico oltre il 10 % vol., con un massimo di 1,08 g/l.
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VINO ROSATO
Aspetto.
Limpidezza: vini limpidi o con modesto precipitato tartarico. Tonalità: tonalità dal rosa al color aranciato, con sfumature rossicce.
Olfatto.
Odore: presenza di odori fruttati E/O floreali E/O di fermentazione E/O legnosi e tostati.
Gusto:
Aroma: Aroma con presenza di aromi fruttati E/O floreali E/O di fermentazione E/O legnosi e tostati.
Gusto-Equilibrio: rapporto tra alcol e acidità in equilibrio. Possono presentare note dolci. Persistenza: persistenza aromatica prolungata.
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Limite massimo di anidride solforosa quando il tenore di zuccheri è uguale o superiore a 5 g/l: 240 mg/l.
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VINO ROSSO
Aspetto.
Limpidezza: vino limpido o con modesto precipitato tartarico o materia colorante. Sfumatura: tonalità violacee, fino a rosso mattone. Veste: con veste.
Olfatto.
Odore: presenza di odori fruttati E/O floreali E/O di fermentazione E/O legnosi e tostati.
Gusto.
Aroma: Aroma con presenza di aromi fruttati E/O floreali E/O di fermentazione E/O legnosi e tostati.
Gusto-Equilibrio: rapporto tra alcol e acidità in equilibrio. Possono presentare note dolci. Persistenza: persistenza aromatica prolungata.
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Limite massimo di anidride solforosa quando il tenore di zuccheri è uguale o superiore a 5 g/l: 190 mg/l. |
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Per i vini rossi prodotti in contenitori di legno, l’acidità volatile massima sarà pari a: 1 gr/l fino al 10 % di vol. di alcol più 0,06 gr/l per ogni grado alcolico oltre il 10 % vol., con un massimo di 1,2 g/l.
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Per ottenere l’estrazione del mosto o del vino e la separazione dalle vinacce, durante la vinificazione deve essere applicata una pressione adeguata, in modo che il rendimento non sia superiore a 70 litri di vino per ogni 100 chilogrammi di raccolto.
In caso di vinificazione dei vini, sia bianchi che rossi, con fermentazione totalmente in botte, questa ha luogo in contenitori di rovere con capacità massima pari a 600 litri.
La vinificazione della varietà «Tinto Roble» prevede un processo di invecchiamento di 90 giorni, di cui almeno 60 in contenitori di rovere con capacità massima pari a 600 litri.
La vinificazione della varietà «Vino de Guarda» prevede un processo di invecchiamento di 365 giorni di cui almeno 60 in contenitori di rovere con capacità massima pari a 600 litri.
Il periodo di invecchiamento è calcolato a partire dal 1° ottobre di ogni anno di vendemmia.
b. Rese massime
Varietà bianche
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
84 ettolitri per ettaro
Varietà rosse
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
70 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
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TIERRA DE BARROS: Aceuchal, Ahillones, Alange, Almendralejo, Arroyo de San Serván, Azuaga, Berlanga, Calamonte, Corte de Peleas, Entrín Bajo, Feria, Fuente del Maestre, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Hinojosa del Valle, Hornachos, La Morera, La Parra, Llera, Llerena, Maguilla, Mérida (riva sinistra del fiume Guadiana), Nogales, Palomas, Puebla del Prior, Puebla de la Reina, Ribera del Fresno, Salvatierra de los Barros, Santa Marta de los Barros, Solana de los Barros, Torre de Miguel Sesmero, Torremegía, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena, Villafranca de los Barros, Villalba de los Barros. |
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MATANEGRA: Bienvenida, Calzadilla, Fuente de Cantos, Medina de las Torres, Puebla de Sancho Pérez, Los Santos de Maimona, Usagre, Valencia del Ventoso, Zafra. |
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RIBERA ALTA: Aljucén, Benquerencia, Campanario, Carrascalejo, Castuera, La Coronada, Cristina, Don Álvaro, Don Benito, Esparragalejo, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, La Garrovilla, Guareña, La Haba, Magacela, Malpartida de la Serena, Manchita, Medellín, Mengabril, Mérida (riva destra del fiume Guadiana), Mirandilla, Monterrubio de la Serena, La Nava de Santiago, Navalvillar de Pela, Oliva de Mérida, Quintana de la Serena, Rena, San Pedro de Mérida, Santa Amalia, Trujillanos, Valdetorres, Valverde de Mérida, Valle de la Serena, Villagonzalo, Villanueva de la Serena, Villar de Rena, Zalamea de la Serena, Zarza de Alange. |
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RIBERA BAJA: La Albuera, Almendral, Badajoz, Lobón, Montijo, Olivenza, La Roca de la Sierra, Talavera de la Real, Torremayor, Valverde de Leganés, Villar del Rey. |
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MONTÁNCHEZ: Albalá, Alcuéscar, Aldea de Trujillo, Aldeacentenera, Almoharín, Arroyomolinos de Montánchez, Casas de Don Antonio, Escurial, Garciaz, Heguijuela, Ibahernando, La Cumbre, Madroñera, Miajadas, Montánchez, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de Trujillo, Salvatierra de Santiago, Santa Cruz de la Sierra, Santa Marta de Magasca, Torre de Santa María, Torrecilla de la Tiesa, Trujillo, Valdefuentes, Valdemorales, Villamesías, Zarza de Montánchez. |
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CAÑAMERO: Alía, Berzocana, Cañamero, Guadalupe Valdecaballeros. |
7. Varietà principale/i di uve da vino
CABERNET SAUVIGNON
CAYETANA BLANCA
GRACIANO
MACABÉO – VIURA
MERLOT
PARDINA - JAÉN BLANCO
SYRAH
TEMPRANILLO - CENCIBEL
TEMPRANILLO - TINTO FINO
8. Descrizione del legame/dei legami
«Vini bianchi»
Le caratteristiche dei vini sono definite dal clima mediterraneo, prevalente nella zona.
Per quanto riguarda i vini bianchi, risalta il carattere aromatico molto particolare, con un’acidità medio-alta.
Peraltro la bassa distribuzione di precipitazioni in stagioni determinanti per la coltivazione riduce il rischio di malattie crittogamiche, che influenza in maniera diretta la qualità finale dei vini.
«Vini rosati»
Le caratteristiche dei vini sono definite dal clima mediterraneo, prevalente nella zona.
Da tali condizioni deriva la produzione di vini ricchi di tannini e materie coloranti, abbastanza alcolici e adeguatamente acidi, con un carattere aromatico diverso in base al grado di maturazione delle uve.
Peraltro la bassa distribuzione di precipitazioni in stagioni determinanti per la coltivazione riduce il rischio di malattie crittogamiche, che influenza in maniera diretta la qualità finale dei vini.
Le caratteristiche della zona geografica hanno richiesto un adattamento delle varietà rosse non autoctone; pertanto vengono prodotti vini diversi, frutto di tale adattamento.
«Vini rossi»
Le caratteristiche dei vini sono definite dal clima mediterraneo, prevalente nella zona.
Da tali condizioni deriva la produzione di vini ricchi di tannini e materie coloranti, abbastanza alcolici e adeguatamente acidi, con un carattere aromatico diverso in base al grado di maturazione delle uve.
Peraltro la bassa distribuzione di precipitazioni in stagioni determinanti per la coltivazione riduce il rischio di malattie crittogamiche, che influenza in maniera diretta la qualità finale dei vini.
Le caratteristiche della zona geografica hanno richiesto un adattamento delle varietà rosse non autoctone; pertanto vengono prodotti vini diversi, frutto di tale adattamento.
9. Ulteriori condizioni essenziali (condizionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico:
nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
a prescindere dal tipo di condizionamento cui sono sottoposti i vini tutelati dalla denominazione di origine «Ribera del Guadiana» destinati al consumo, sulle etichette è riportata la menzione protetta nei termini stabiliti dalla legislazione applicabile dell’UE.
A loro volta le bottiglie sono dotate di una controetichetta numerata specifica per la descrizione del vino, assegnata dal Consejo Regulador, la cui funzione è di certificare il prodotto e permetterne il tracciamento in fase di commercializzazione.
Il tipo di controetichetta è assegnato in base al tipo di vino:
al vino joven e fermentado en barrica è assegnata la controetichetta cosecha
al vino tinto roble è assegnata la controetichettatinto roble
al vino de guarda è assegnata la controetichettavino de guarda
al vino crianza è assegnata la controetichetta crianza
al vino reserva è assegnata la controetichetta reserva
al vino gran reserva è assegnata la controetichetta gran reserva
LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO
http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Agroalimentario/Denominacionesdeorigen/PliegoCondiciones2.pdf
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