Saint-Mont Dop - Francia - modifica ordinaria disciplinare di produzione

Pubblicato da Eurodop Nessun commento
Categoria : News Argomenti : Saint-Mont, modifica disciplinare

Domo Rosada Sardinia Affitti brevi

 

 

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di alcune modifiche ordinaria al disciplinare di produzione del Saint-Mont Dop - Francia - settore vitivinicolo

Dop  Fr

«SAINT-MONT»

PDO-FR-A0711-AM01

Data di comunicazione: 3.11.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica delimitata

A seguito della fusione dei comuni di Riscle e Cannet, il comune di Riscle è sostituito da «Riscle (ex comune di Riscle)».

Il documento unico è interessato da tale modifica al punto 6.

2.   Varietà di uve da vino

I vitigni sono riportati dettagliatamente in base al colore del vino.

Tra i vitigni per i vini rossi e rosati, sono aggiunte le varietà a fini di adattamento Manseng N e Tardif N. Le due varietà autoctone, provenienti dal Piemonte Pirenaico, rispondono alle evoluzioni climatiche, ambientali e tecniche. In un contesto di riscaldamento climatico, infatti, la maturazione tardiva, gli aromi pepati e i tannini setosi della varietà Tardif N rappresentano un vantaggio. Tale varietà, inoltre, non risulta particolarmente sensibile alla botrite. La varietà Manseng N, invece, è certamente interessante per il volume alcolico inferiore presentate a maturazione. Le due varietà consentono di riportare equilibrio (più aromi e meno alcool) negli assemblaggi.

Tra i vitigni per i vini rosati, le varietà complementari Cabernet Sauvignon e Fer N diventano varietà principali e quindi più presenti. Le varietà bianche inizialmente riprese nelle norme sulla proporzione dei vitigni, ma non elencate nella sezione in questione, in cui figurano già Cabernet Franc N e Merlot N, sono aggiunte all'elenco dei vitigni accessori: «Manseng B, Arrufiac B, Petit Courbu B, Courbu B e Petit Manseng B».

Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.

3.   Proporzione all'interno dell'azienda produttrice

A seguito della modifica dei vitigni, le norme sulle proporzioni sono riportate in base al colore del vino.

Per i vini rossi e i vini rosati, sono introdotte delle norme di proporzione legate all'aggiunta delle nuove varietà a fini di adattamento: «La proporzione dell'insieme dei vitigni accessori Tardif N e Manseng N è inferiore o uguale al 5 %.».

Per i vini bianchi, il vitigno principale è confermato, aumentandone la proporzione minima dal 50 % al 60 % dell'assortimento varietale.

Inoltre sono aggiunte delle disposizioni specifiche per i piccoli produttori di uve: «A eccezione delle disposizioni relative alla proporzione delle varietà a fini di adattamento Tardif N e Manseng N e per quanto riguarda ciascun colore (bianco o rosso), le norme sulla proporzione non si applicano agli operatori produttori di uve che non vinificano la propria produzione, che coltivano meno di 1,5 ettari per ciascun colore a denominazione di origine controllata 'Saint-Mont' e la cui azienda rispetta una proporzione dei vitigni principali superiore o uguale al 50 % dell'assortimento varietale, per il colore in questione.». Il 98 % degli operatori, infatti, è consorziato. Data la difficoltà di rispettare proporzioni tanto importanti rispetto alla superficie coltivata, imporre a tali viticoltori di disporre di tutte le varietà menzionate nel disciplinare su superfici tanto piccole rischia di indebolirne la posizione. Inoltre esiste una struttura di cantine collettive che consentirebbe proprio di rispettare le regole di assemblaggio in funzione delle varietà presenti sul territorio.

Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.

4.   Distanza tra i ceppi

La distanza minima tra i ceppi di uno stesso filare è ridotto da tra 0,90 e 0,80 metri.

Tale misura consente di aumentare la densità abbassando la distanza minima tra i ceppi. L'aumento della densità comporta una maggiore competizione tra i ceppi che, in tal modo, sviluppano un apparato radicale più profondo, consentendo un'espressione più marcata del terroir.

Il documento unico è interessato da tale modifica al punto 5.

5.   Resa massima per parcella

La resa massima per i vini rosati è allineata a quella dei vini rossi, passando da 10 000 kg/ha a 9 500 kg/ha. In tal modo, le parcelle destinate ai visi rosati e rossi saranno coltivate nella stessa maniera in termini di disposizioni verificate nel quadro del piano di controllo, vale a dire per la resa massima media e la raccolta. Una volta uniformato il peso del raccolto per rossi e rosati (9 500 kg), la differenza tra i due colori risiede unicamente nella modalità di raccolta.

Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.

6.   Pratiche colturali

La disposizione: «Onde preservare le caratteristiche dei terreni che rappresentano un elemento fondamentale del terroir, sulle capezzagne che circondano le parcelle di vigne appartenenti alla superficie parcellare delimitata è mantenuta una copertura vegetale.» è sostituita da «Il diserbo chimico delle capezzagne è vietato.», per consentire un controllo più adeguato delle pratiche.

Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.

7.   Disposizione relativa alle vigne antiche

Al fine di preservare talune vigne di interesse storico e genetico, che, non soddisfacendo più le densità richieste dal disciplinare, rischierebbero di essere estirpate tra il 2021 e il 2040, sono aggiunte delle disposizioni specifiche in merito:

«Le parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare che presentano una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, non rispettano una delle disposizioni relative alla distanza tra i filari e alla distanza tra i ceppi dello stesso filare e sono iscritte nel registro delle »vecchie vigne« della denominazione di origine controllata 'Saint-Mont', godono, per il relativo raccolto, del diritto alla denominazione di origine controllata fino all'estirpazione. Il registro delle »vecchie vigne« è oggetto di una revisione annuale in base ai criteri seguenti:

le vigne sono state impiantate prima del 1982;

le viti sono obbligatoriamente allevate a »palizzamento con piano rialzato« e l'altezza del fogliame palizzato deve essere pari ad almeno 0,6 volte la distanza tra i filari;

la resa massima è pari a 50 hl/ha per parcelle con una densità di impianto superiore a 3 600 ceppi per ettaro;

la resa massima è pari a 45 hl/ha per parcelle con una densità di impianto inferiore a 3 600 ceppi per ettaro e superiore a 3 200 ceppi per ettaro;

la resa massima è pari a 40hl/ha per parcelle con una densità di impianto inferiore a 3 200 ceppi per ettaro e superiore a 2 600 piedi per ettaro.».

Questa modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

8.   Tenore zuccherino delle uve

A seguito dell'aggiunta di varietà, è precisato il tenore zuccherino di tali varietà per i vini rossi e rosati:

Tardif N, Manseng N 189 grammi di zucchero per litro di mosto per i vini rossi;

Tardif N, Manseng N 180 grammi di zucchero per litro di mosto per i vini rosati.

Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.

9.   Assemblaggio

Per i vini rosati e i vini rossi sono aggiunte le regole di assemblaggio per le varietà a fini di adattamento: «I vini sono creati mediante un assemblaggio in cui la proporzione dell'insieme delle varietà di interesse a fini di adattamento, Tardif N e Manseng N, è inferiore o uguale al 10 %.».

Nell'assemblaggio dei vini rossi, la varietà Tannat è confermata, aumentandone la percentuale minima dal 50 % al 60 %.

Nell'assemblaggio dei vini bianchi, la varietà Gros Manseng è confermata, aumentandone la percentuale minima dal 50 % al 60 %.

Nell'assemblaggio dei vini rosati:

la regola seguente: «I vini sono creati mediante un assemblaggio in cui sono presenti almeno il vitigno principale e i vitigni complementari» è sostituita da: «I vini sono creati mediante un assemblaggio in cui sono presenti almeno due vitigni principali. ». In talune annate, infatti, la varietà Tannat si presta poco alla produzione di un vino rosato (scarto tra la maturità fenolica/tecnologica, equilibrio tra titolo alcolometrico volumico e acidità difficile da trovare). Per contro, le varietà Cabernet Sauvignon e Fer N sarebbero più adatte per la produzione di tali vini (grazie al titolo alcolometrico volumico inferiore). La nuova regola di assemblaggio, pertanto, offre un margine maggiore per la produzione dei vini rosati;

le varietà bianche sono dettagliate come segue: «I vini sono creati mediante un assemblaggio in cui la proporzione delle varietà bianche Manseng B, Arrufiac B, Petit Courbu B, Courbu B e Petit Manseng B è inferiore o uguale al 10 %.»;

le regole seguenti sono soppresse: «Nell'assemblaggio, nessuna varietà può superare il 70 %» e «Nell'assemblaggio, la proporzione del vitigno principale è maggioritaria».

Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.

10.   Carbone per uso enologico

Finora vietato, l'uso del carbone è ora consentito in modo inquadrato e limitato: «Per l'elaborazione dei vini rosati è autorizzato l'uso del carbone per uso enologico per i mosti nel limite del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata. ». L'obiettivo è usare il carbone in modo mirato, in quelle partite che presentano una qualità organolettica o analitica inferiore (a causa di un'alterazione aromatica legata in particolare a fenomeni di ossidazione), senza con ciò modificare la tipicità del prodotto.

Il documento unico è interessato da tale modifica al punto 5.

11.   Circolazione tra depositari autorizzati

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.

12.   Tenuta del registro

A seguito dell'introduzione di una disposizione specifica volta a preservare talune parcelle di vigne di interesse genetico, all'elenco dei registri obbligatori è aggiunto il registro relativo alle vecchie vigne.

Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.

13.   Dichiarazione di rinuncia a produrre

Il paragrafo relativo alla rinuncia a produrre è semplificato per non operare alcuna distinzione tra i colori dei vini.

Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.

14.   Punti principali da verificare

Per le parcelle di cosiddette vecchie vigne è aggiunto un controllo documentale e sul campo.

Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Saint-Mont

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vini rossi

I vini rossi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.

Le partite di vino pronte per essere commercializzate sfuse o confezionate presentano:

un titolo alcolometrico totale dopo l'arricchimento inferiore o uguale al 13,5 %;

un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro;

un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) inferiore o uguale a:

3 grammi per litro per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 %;

4 grammi per litro per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 %.

I tenori di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione.

I vini rossi presentano un colore intenso. Al palato sono generalmente caratterizzati da una bella concentrazione aromatica che spesso rivela note di frutti rossi e neri. La struttura tannica conferisce a tali vini un buon potenziale di invecchiamento che consente loro di acquisire aromi complessi di frutta candita e di spezie, spesso associati a note di legno dovute all'invecchiamento in barrique.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini bianchi e rosati

I vini bianchi e rosati presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5 %.

Le partite di vino pronte per essere commercializzate sfuse o confezionate presentato:

un titolo alcolometrico totale dopo l'arricchimento inferiore o uguale al 12,5 %;

un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) inferiore o uguale a:

4 grammi per litro.

I tenori di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione.

I vini rosati presentano un colore talvolta sostenuto e al naso sono caratterizzati generalmente da note di frutti rossi. Al palato, il finale vivace ne fa dei vini armoniosi con un buon equilibrio tra la sensazione di grasso e di acidità.

I vini bianchi sono molto aromatici, grassi ed equilibrati grazie alla presenza della varietà Gros Manseng B.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

I vini rosati sono vinificati con pressatura diretta.

Per l'elaborazione dei vini rosati è autorizzato l'uso del carbone per uso enologico per i mosti nel limite del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata.

Per i vini rossi sono autorizzate le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale in rapporto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %.

In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 % per i vini rossi e del 12,5 % per i vini bianchi e rosati.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

Pratica colturale

—   Densità di impianto

La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro.

La distanza interfilare è inferiore o uguale a 2,50 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,80 metri e 1,10 metri.

Tali disposizioni non si applicano alle vigne coltivate a terrazza.

Per le vigne coltivate a terrazza, la distanza tra i ceppi di uno stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,10 metri.

—   Norme di potatura

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppia, oppure a potatura corta (cordone di Royat), con un massimo per ceppo di:

dodici gemme franche, per la varietà Tannat N;

diciotto gemme franche, per le varietà Petit Courbu B e Petit Manseng B;

sedici gemme franche per le altre varietà.

A prescindere dalla tecnica di potatura utilizzata, il numero di tralci fruttiferi per ceppo, nella fase di «invaiatura», non è superiore a:

10 per la varietà Tannat N;

16 per le varietà Petit Courbu B e Petit Manseng B;

12 per le altre varietà.

L'irrigazione può essere autorizzata.

La varietà Tannat N e le varietà destinate all'elaborazione di vini rossi sono raccolte manualmente.

b.   Rese massime

Vini rossi

63 ettolitri per ettaro

Vini rosati

68 ettolitri per ettaro

Vini bianchi

69 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio o su una parte del territorio dei comuni del dipartimento del Gers riportati di seguito.

Comuni il cui territorio appartiene interamente alla zona geografica: Aignan, Arblade-le-Bas, Armous et Cau, Aurensan, Beaumarchès, Bernède, Bouzon-Gellenave, Castelnavet, Caumont, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courties, Fusterouau, Gazax et Baccarisse, Ju-Belloc, Labarthète, Ladevèze-Ville, Ladevèze-Rivière, Lannux, Lasserrade, Lelin-Lapujolle, Louslitges, Loussous-Débat, Lupiac, Margouët-Meymes, Maulichères, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille, Plaisance, Pouydraguin, Projan, Riscle (ex comune di Riscle), Sabazan, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Mont, Saint-Pierre-d'Aubézies, Sarragachies, Tasque, Termes-d'Armagnac, Tieste-Uragnoux, Tourdun, Verlus.

Comuni il cui territorio appartiene in parte alla zona geografica: Averon-Bergelle, Dému, Marciac, Seailles.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Arrufiac B - Arrufiat

Cabernet Franc N

Cabernet Suvignon N

Courbu B - Gros Courbu

Fer N - Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

Gros Manseng B

Merlot N

Petit Courbu B

Petit Manseng B

Tannat N

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica è equidistante, ovvero a circa 100 chilometri, dai Pirenei, a sud, e dall'Oceano Atlantico, a ovest e si estende su un settore collinare situato su entrambi i versanti della valle dell'Adour e su entrambe le sponde del relativo affluente, l'Arros.

Le parcelle di vigne sono disseminate sui pendii al centro di una regione agricola votata alla policoltura e all'allevamento, in cui la coltivazione di mais svolge un ruolo importante.

La zona geografica si estende sul territorio di 46 comuni.

Le temperature, complessivamente miti, sono piuttosto omogenee in tutta la zona geografica. La pluviometria, invece, presenta un forte gradiente, da ovest verso est, da 1 000 millimetri l'anno a 800 millimetri l'anno.

L'estate e l'inizio dell'autunno sono caldi e spesso secchi, in particolare sotto l'azione del «Föhn», un vento proveniente da sud che soffia frequentemente in tale periodo.

Il substrato geologico è variegato. A ovest è rappresentato principalmente dalle «sables fauves», una formazione marina del Terziario il cui limite meridionale coincide con il confine della zona geografica, sormontate da strati alluvionali antichi i cui ciottoli formano un colluvio sui pendii.

Più a est, le «sables fauves» scompaiono per lasciare posto alla molassa, i cui banchi calcarei caratterizzano chiaramente il paesaggio.

I terreni sviluppatisi su tale substrato sono:

terreni argilloso-calcarei sviluppatisi sulla molassa oppure

terreni lisciviati acidi sviluppatisi sulle «sables fauves» e sui colluvi di ciottoli.

Tali terreni sono poveri di elementi minerali.

Il drenaggio dell'acqua in eccesso è assicurato dalla pendenza e, per la parte occidentale della zona, dalla tessitura sabbiosa e dalla pietrosità del terreno.

La struttura complessa del rilievo, che segue gli assi principali (Adour/Arros) orientati spesso dalla tettonica, nonché la suddivisione in creste secondarie, formano un mosaico di situazioni dall'orientamento molto vario.

La morfologia delle vallate è chiaramente asimmetrica: il versante orientato verso ovest è sovente ripido, mentre il versante orientato verso est presenta pendii dolci.

A partire dalla fine del Medioevo, oltre ai vini rossi e ai cosiddetti clairet, prodotti su una porzione considerevole del bacino dell'Adour e destinati ai montanari dei Pirenei, sono prodotti anche dei vini bianchi, a ovest della zona geografica, esportati verso l'Europa settentrionale a partire dal XVII secolo.

Il successivo arrivo dell'oidio, della peronospera e della filossera, nonché la forte domanda di vini per distillare «Armagnac», si traducono in una riduzione significativa delle superfici delle vigne destinate alla produzione di vini di qualità, cui sono preferite le «Piquepoules», vigne basse utilizzate per la produzione di vini da distillazione.

La meccanizzazione dell'agricoltura, poi, a metà del XX secolo, porta a un'estensione delle superfici coltivate a mais e accentua ulteriormente il calo delle superfici viticole.

Il primo sindacato di difesa dei vini di «Saint-Mont» è fondato nel 1957 ed è all'origine del rinnovo, a partire dal 1970, di vigneti il cui assortimento si basa su varietà locali, come le varietà nere Tannat N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N e Fer N oppure le varietà bianche Arrufiac B, Courbu B, Gros Manseng B e Petit Manseng B.

La denominazione di origine controllata «Saint-Mont» è riconosciuta nel 2011.

I vini rossi presentano un colore intenso. Al palato sono generalmente caratterizzati da una bella concentrazione aromatica che spesso rivela note di frutti rossi e neri. La struttura tannica conferisce a tali vini un buon potenziale di invecchiamento che consente loro di acquisire aromi complessi di frutta candita e di spezie, spesso associati a note di legno dovute all'invecchiamento in barrique.

I vini rosati presentano un colore talvolta sostenuto e al naso sono caratterizzati generalmente da note di frutti rossi. Al palato, il finale vivace ne fa dei vini armoniosi con un buon equilibrio tra la sensazione di grasso e di acidità.

I vini bianchi sono molto aromatici, grassi ed equilibrati grazie alla presenza della varietà Gros Manseng B.

I vigneti sono impiantati sulle parcelle migliori, raggruppate in isolotti, distribuite su pendii ben orientati e caratterizzate da terreni poveri di elementi minerali e ben drenati.

La zona geografica appartiene al bacino idrografico dell'Adour, con un assortimento varietale dominato dalla varietà Tannat N e dalle varietà Gros Manseng B e Petit Manseng B, particolarmente adatte al clima piuttosto umido della zona geografica e ai terreni profondi. Grazie alla posizione della zona, crocevia tra diverse regioni viticole, tuttavia, i vigneti si sono arricchiti con i contributi delle regioni circostanti e in particolare con il relativo patrimonio vegetale, come la trilogia del bacino idrografico della Garonna, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N e Merlot N, il cui impianto è anche favorito dall'influsso climatico atlantico.

Le pratiche seguite dagli operatori hanno portato all'obbligo di raccogliere manualmente le varietà destinate alla produzione di vini rossi.

Dopo la fermentazione si è affermato un periodo di maturazione in cisterna per ottenere vini dagli aromi complessi, ma soprattutto tannini rotondi e setosi. L'affinamento dei vini, pertanto, dura almeno fino al 1° marzo che segue la raccolta.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

la DOC «Saint-Mont» può essere completata da una denominazione complementare che precisa l'unità geografica più grande «Sud-Ovest», secondo le disposizioni di cui al disciplinare.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-81a8636c-9714-494d-aae4-be44e3f2820d

 

Ricerca rapida : Cerca con le categorie News o con i tag Saint-Mont, modifica disciplinare

 

Ultimi articoli

  • Abricot des Baronnies Igp - Francia
  • Ludbreški hren Igp - Croazia
  • Μέλι Κισσούρι Dop - Grecia
  • Wędzone jabłko sechlońskie Igp - Polonia
  • Formaggi Europei Dop Igp Registrati