Ziegen-Heumilch / Goat's Haymilk / Latte fieno di capra / Lait de foin de chèvre / Leche de heno de cabra Stg
Goat’s Haymilk is produced according to traditional production conditions that comply with the ‘Heumilchregulativ’ (regulations on haymilk production). This form of milk is distinguished by rules prohibiting the use of fermented feed, such as silage, and of animals and feed which are to be identified as ‘genetically modified’ under prevailing legislation.
Il latte fieno di capra è prodotto in modo tradizionale nel rispetto dello Heumilchregulativ (normativa sulla produzione del latte fieno). Questo tipo di latte è caratterizzato dal divieto di ricorso, nella produzione, a mangimi fermentati come i foraggi insilati e ad animali e mangimi identificati come geneticamente modificati dalla normativa vigente.
«Ziegen-Heumilch»/«Goat’s Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra»
N. UE: TSG-AT-02290-22.2.2017
Austria
1. Denominazioni da registrare
«Ziegen-Heumilch» (de); «Goat’s Haymilk» (en); «Latte fieno di capra» (it); «Lait de foin de chèvre» (fr); «Leche de heno de cabra» (es)
2. Tipo di prodotto
Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
3. Motivi della registrazione
3.1. Specificare se il prodotto
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è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; |
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è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. |
La produzione di latte fieno è la forma più naturale di produzione lattiera. Il latte proviene da animali allevati in aziende lattiere tradizionali e sostenibili. La differenza fondamentale tra latte di tipo standard e latte fieno e il tratto distintivo tradizionale di quest’ultimo consiste nel fatto che, analogamente all’originaria produzione lattiera del passato, agli animali non vengono somministrati mangimi fermentati. A partire dagli anni ‘60, in seguito all’industrializzazione del settore agricolo e della conseguente meccanizzazione, si è diffusa sempre di più la produzione di insilati (mangimi fermentati), riducendo in tal modo la produzione di foraggi essiccati. Inoltre, le linee guida vietano l’impiego di animali e di mangimi designati come geneticamente modificati dalla normativa vigente. L’alimentazione degli animali viene adattata a seconda delle stagioni: durante il «periodo di foraggio fresco» gli animali ricevono erba e specie erbacee fresche, in parte fieno e i mangimi autorizzati di cui al punto 4.2; nel periodo invernale gli animali sono nutriti con fieno o altri mangimi autorizzati di cui al punto 4.2.
3.2. Specificare se il nome
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è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; |
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designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. |
La produzione e la trasformazione del latte fieno di capra sono antiche quanto l’allevamento delle capre in agricoltura (circa XI secolo a.C.). L’allevamento delle capre era ampiamente diffuso nel Medio Evo negli «Schwaighöfen» (aziende agricole tradizionali) delle prealpi e delle Alpi tirolesi dove le capre erano spesso portate al pascolo nei prati da sfalcio molto accidentati, in particolare quando si trovavano lontano dagli alpeggi, il che consentiva ai lavoratori di disporre del latte. Il termine «Schwaig» proviene dal tedesco medio alto e rappresenta una forma speciale di insediamento umano e, in particolare, di allevamento nella regione alpina. Gli «Schwaighöfe» sono stati spesso costruiti dai proprietari fondiari come insediamenti permanenti e sono serviti per l’allevamento da latte per la produzione di latte (in particolare per la produzione di formaggio). Se ne conosce l’esistenza nel Tirolo a partire dal XII secolo. In determinate zone alpine in cui si praticava la divisione materiale delle fattorie, i piccoli agricoltori allevavano capre per disporre del latte necessario nelle fattorie a valle.
4. Descrizione
4.1. Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)
Latte di capra conforme alla normativa vigente.
4.2. Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)
Il latte fieno di capra è prodotto in modo tradizionale nel rispetto dello «Heumilchregulativ» (normativa sulla produzione del latte fieno). Questo tipo di latte è caratterizzato dal divieto di ricorso, nella produzione, a mangimi fermentati come i foraggi insilati e ad animali e mangimi identificati come geneticamente modificati dalla normativa vigente.
Per latte fieno di capra s’intende il latte di capra ottenuto dai produttori lattieri che si sono impegnati a rispettare i seguenti criteri: divieto d’impiego di animali e di mangimi identificati come geneticamente modificati dalla normativa vigente.
Tutta l’azienda agricola va gestita secondo le norme applicabili alla produzione del latte fieno.
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Gli animali sono essenzialmente nutriti con specie erbacee fresche e con leguminose durante il periodo di foraggiamento verde e con fieno nel periodo invernale. |
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Integratori di foraggi grossolani ammessi: colza, granturco, segale da foraggio, barbabietola da foraggio nonché agglomerati di fieno, erba medica e granturco e altri mangimi simili. |
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I foraggi grossolani devono rappresentare almeno il 75 % della razione annuale del mangime a secco. |
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Sono ammesse le seguenti colture cerealicole: frumento, orzo, avena, triticale, segale e granturco, sia nella forma in cui sono commercializzate abitualmente sia miscelate con minerali, ad esempio crusche, foraggio compresso ecc. |
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Sono altresì autorizzati piselli da foraggio, favette, frutti oleosi, farine di estrazione di semi oleosi, panelli di estrazione. |
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Sono vietati i seguenti tipi di mangimi: insilati (mangimi fermentati), fieno umido o fermentato. |
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Ai fini dell’alimentazione degli animali è vietato l’uso di sottoprodotti della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli o della fabbricazione del sidro e di altri sottoprodotti dell’industria alimentare quali trebbie della birra o polpa umida. Ad eccezione di: polpa disidratata e melassa risultanti dalla fabbricazione dello zucchero e mangimi proteici ottenuti dalla trasformazione dei cereali, allo stato secco. |
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Agli animali in lattazione non possono essere somministrati foraggi in umido. |
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È vietato l’uso di mangimi di origine animale (latte, siero di latte, farine animali ecc.), ai fini dell’alimentazione animale, ad eccezione del latte e del siero di latte nel caso di bestiame giovane. |
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Agli animali non possono essere somministrati rifiuti di giardino e della frutta, patate e urea. |
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Su tutte le superfici agricole dei fornitori di latte è vietato procedere allo spandimento dei fanghi di depurazione o di prodotti derivati e di compost derivanti da impianti di trattamento delle acque, ad eccezione dei compost verdi. |
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Su tutte le superfici foraggere i fornitori di latte devono rispettare un periodo minimo di tre settimane tra lo spandimento del letame e l’utilizzo del foraggio ottenuto. |
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Su tutte le superfici foraggere dei fornitori di latte i prodotti chimici fitosanitari di sintesi possono essere utilizzati esclusivamente in modo selettivo e mirato, sotto la supervisione di esperti agronomi specializzati. |
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L’impiego di sostanze polverizzate autorizzate per la lotta contro le mosche nelle stalle destinate al bestiame da latte è possibile solo in assenza di animali in lattazione. |
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La fornitura del latte come latte fieno di capra non deve aver luogo prima del decimo giorno dopo il parto. |
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Se le capre sono state alimentate con foraggi insilati (mangimi fermentati), il periodo di attesa è di almeno 14 giorni. |
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Nel caso di animali d’alpeggio alimentati con foraggi insilati (mangimi fermentati), almeno 14 giorni prima della transumanza essi devono essere nutriti senza insilati, altrimenti il loro latte può essere utilizzato come latte fieno di capra solo dopo aver trascorso 14 giorni in alpeggio (appartenente al medesimo fornitore del latte fieno di capra). Sull’alpeggio non deve essere prodotto né utilizzato nessun insilato per l’alimentazione degli animali. |
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Al fine di preservare la produzione tradizionale di latte fieno di capra, è vietato l’impiego di animali e di mangimi identificati come geneticamente modificati dalla normativa vigente. |
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Sono vietati la produzione e lo stoccaggio di insilati (mangimi fermentati). |
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Sono vietati la produzione e lo stoccaggio di tutti i tipi di balle rotonde arrotolate in fogli di plastica. |
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È vietata la produzione di fieno umido o fermentato. |
4.3. Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)
La differenza tra il latte fieno di capra e il normale latte di capra sta nelle speciali condizioni di produzione descritte al punto 4.2 e disciplinate dallo «Heumilchregulativ».
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